(Accordo-art.18)
                             ARTICOLO 18 
Nessuna   restrizione   sara'   attuata   per   l'importazione,    la
distribuzione e la  programmazione  di  produzioni  cinematografiche,
televisive e video italiane in Canada o canadesi  in  Italia,  al  di
fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti  esistenti  in
ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto  riguarda  l'Italia,  gli
obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea. 
Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta'  di  favorire  con
ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi  di  produzioni
provenienti dall'altro Paese.