ARTICOLO 18 Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane in Canada o canadesi in Italia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea. Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altro Paese.