(Accordo-art.19)
                             ARTICOLO 19 
Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo firmato ad 
Ottawa il 16 giugno 1970. 
Esso entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di 
ratifica ed e' valido per un periodo di cinque anni. 
Esso  sara'  tacitamente  rinnovato  per  un  uguale  periodo,  salvo
denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per 
iscritto sei mesi prima della sua scadenza. 
Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorita'; o che siano  in
stato di avanzamento al momento della denuncia  dell'Accordo  da  una
delle due Parti, continueranno a beneficiare  pienamente,  fino  alla
fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo,  i  suoi
termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti 
derivanti dalle coproduzioni completate. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati 
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a Roma il 13 novembre 1997 in due esemplari,  ciascuno  redatto
nelle lingue italiana, francese e inglese, le tre versioni facenti 
ugualmente fede. 
 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                      PER IL GOVERNO DEL
  REPUBBLICA ITALIANA                           CANADA
    

              Parte di provvedimento in formato grafico