ARTICOLO 19 Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo firmato ad Ottawa il 16 giugno 1970. Esso entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed e' valido per un periodo di cinque anni. Esso sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto sei mesi prima della sua scadenza. Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorita'; o che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 13 novembre 1997 in due esemplari, ciascuno redatto nelle lingue italiana, francese e inglese, le tre versioni facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA CANADA Parte di provvedimento in formato grafico