(Accordo-art.2)
                             ARTICOLO 2 
Per essere ammessi ai benefici  della  coproduzione,  i  coproduttori
devono documentare l'esistenza di una buona  organizzazione  tecnica,
una riconosciuta reputazione  e  qualificazione  professionale  e  un
finanziamento  che  permetta  loro  di  condurre  a  buon   fine   la
produzione.