ALLEGATO NORME DI PROCEDURA Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film. La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per l'Italia e in lingua francese o in lingua inglese per il Canada: I - un trattamento dettagliato; II - un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida; III - il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: 1. il titolo del film; 2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento); 4. l'ammontare del costo; 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese puo' limitarsi al 30% del costo del film; 8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori: a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; b) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dai due Paesi, o in terzi Paesi terzi; c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 8 dell'Accordo; 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione; 11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film. IV - il piano di finanziamento; V - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori; VI - il piano di lavorazione. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle Amministrazioni stesse in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima di terminare il film. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni competenti. Le Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.