(Accordo-Allegato)
                              ALLEGATO 
                         NORME DI PROCEDURA 
Le   istanze   di   ammissione   ai   benefici   della   coproduzione
cinematografica devono essere depositate, di  massima,  nello  stesso
momento presso  le  due  Amministrazioni  competenti,  almeno  trenta
giorni prima dell'inizio delle riprese del film. 
La  documentazione  per  l'ammissione  deve  comprendere  i  seguenti
elementi, redatti  in  lingua  italiana  per  l'Italia  e  in  lingua
francese o in lingua inglese per il Canada: 
I - un trattamento dettagliato; 
II - un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore
per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente  acquistata,  o
in mancanza, una opzione valida; 
III  -  il  contratto  di  coproduzione  concluso  con   riserva   di
approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. 
Tale documento deve precisare: 
1. il titolo del film; 
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se  si  tratta
di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e'  ammessa  per
il suo cambiamento); 
4. l'ammontare del costo; 
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 
7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali  eccedenze  di
spese  o  a  beneficiare  delle  economie  sul  costo  del  film   in
proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze 
di spese puo' limitarsi al 30% del costo del film; 
8. una clausola del contratto  deve  prevedere  che  l'ammissione  ai
benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio
del benestare di proiezione in pubblico. 
Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le  condizioni  del
regolamento finanziario tra i coproduttori: 
a) nel caso in cui le  Autorita'  competenti  dell'uno  o  dell'altro
Paese non accordassero l'ammissione richiesta  dopo  avere  esaminato
l'incartamento completo; 
b) nel caso in cui le  Autorita'  competenti  non  autorizzassero  la
proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dai due  Paesi,
o in terzi Paesi terzi; 
c) nel caso in cui i versamenti degli apporti  finanziari  non  siano
stati  effettuati  secondo  le  esigenze  previste  dall'articolo   8
dell'Accordo; 
9. una clausola che stabilisca le  misure  da  prendere  se  uno  dei
coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 
10.  una  clausola  che  impegni  il  coproduttore  maggioritario   a
stipulare  una  polizza  di  assicurazione  per  tutti  i  rischi  di
produzione; 
11. il periodo previsto, in linea  di  massima,  per  l'inizio  delle
riprese del film. 
IV - il piano di finanziamento; 
V - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale,
l'indicazione della loro nazionalita' e  dei  ruoli  attribuiti  agli
attori; 
VI - il piano di lavorazione. 
Le  Amministrazioni  competenti  dei  due   Paesi   possono   inoltre
richiedere tutti i documenti e tutte  le  precisazioni  complementari
ritenute necessarie. 
La  sceneggiatura  e  i  dialoghi  dei  film  devono  pervenire  alle
Amministrazioni stesse in linea di massima, prima  dell'inizio  delle
riprese. 
Modifiche contrattuali, ivi  compresa  la  sostituzione  di  uno  dei
coproduttori, possono essere apportate  al  contratto  originario  di
coproduzione    depositato,    e    dovranno    essere     sottoposte
all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima
di terminare il film. 
La sostituzione di un coproduttore non puo'  essere  ammessa  che  in
casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni
competenti. 
Le Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della  loro
decisione, allegando una copia dell'incartamento.