(Accordo-art.3)
                             ARTICOLO 3 
La ripresa di scene naturali in esterni o in interni, in un Paese che
non partecipa alla coproduzione, puo' essere autorizzata se  l'azione
del film la rende necessaria. 
I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonche' i
tecnici e gli interpreti  che  partecipano  alla  produzione,  devono
essere cittadini italiani o canadesi, o cittadini degli Stati  membri
dell'Unione Europea o residenti permanenti in Canada. 
La partecipazione di interpreti, non aventi la  nazionalita'  di  uno
dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa  solo  eccezionalmente  e
dopo intesa tra le Autorita' competenti dei due Paesi,  tenuto  conto
delle esigenze del  film.  Tuttavia,  gli  interpreti  stranieri  che
risiedono e lavorano  abitualmente  in  uno  dei  due  Paesi  possono
eccezionalmente partecipare  alla  realizzazione  della  coproduzione
come appartenenti al loro Paese di residenza.