(Accordo-art.4)
                             ARTICOLO 4 
La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due  Paesi
puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento,
dato che la partecipazione minoritaria non puo' essere  inferiore  al
venti per cento del costo di produzione del film. 
L'apporto    del    coproduttore    minoritario    deve    comportare
obbligatoriamente una partecipazione tecnica ed artistica  effettiva.
Di massima, la partecipazione  creativa,  tecnica  ed  artistica  del
coproduttore minoritario deve essere  proporzionale  al  suo  apporto
finanziario. In ogni caso questa partecipazione deve essere almeno di
un autore, di un tecnico, di un interprete in un ruolo  principale  e
di un interprete in un ruolo secondario. 
Deroghe eccezionali alle disposizioni del  comma  precedente  possono
essere stabilite concordemente dalle  competenti  Autorita'  dei  due
Paesi. Ad ogni modo, ciascuna coproduzione deve comportare  l'impiego
di un regista italiano o di un regista canadese.