(Accordo-art.5)
                             ARTICOLO 5 
Le due Parti contraenti considerano con favore  la  realizzazione  di
coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia,  il  Canada  ed
ogni  altro  Paese  con  cui  l'Italia  e  il  Canada   sono   legati
rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. 
Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di un
esame, caso per caso. 
Nessuna  partecipazione  minoritaria  in  questi  film  puo'   essere
inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici  e
tecnici devono conformarsi a questa percentuale.