ARTICOLO 5 Le due Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, il Canada ed ogni altro Paese con cui l'Italia e il Canada sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di un esame, caso per caso. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.