(Accordo-art.7)
                             ARTICOLO 7 
Le due Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e  la
riesportazione  dell'attrezzatura  cinematografica  necessaria   alla
produzione dei film  realizzati  nel  quadro  del  presente  Accordo.
Ciascuna delle due Parti contraenti permettera' al personale  tecnico
ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere  nel  proprio
territorio senza alcuna restrizione,  al  fine  di  partecipare  alla
realizzazione di tali film.