(Accordo-art.8)
                             ARTICOLO 8 
Il saldo  della  partecipazione  del  coproduttore  minoritario  deve
essere versato  al  coproduttore  maggioritario  nel  termine  di  60
(sessanta) giorni dalla  data  di  consegna  di  tutto  il  materiale
necessario per l'approntamento della versione nella lingua del  Paese
minoritario. 
L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della
coproduzione.