(Accordo-art.9)
                             ARTICOLO 9 
Per i fini sopra indicati, le  produzioni  gemellate  possono  essere
considerate, previa approvazione  delle  Autorita'  competenti,  come
coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante l'articolo
3, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca  partecipazione  di
produttori di entrambi i  Paesi  puo'  essere  limitata  solo  ad  un
contributo  finanziario,   senza   escludere   necessariamente   ogni
contributo artistico o tecnico. 
Per  l'approvazione  da  parte  delle  Autorita'  competenti,  queste
produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni: 
1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio
generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle  entrate  dei
coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; 
2. le produzioni gemellate  devono  essere  distribuite  alle  stesse
condizioni in Italia e in Canada; 
3.   le   produzioni   gemellate   possono    essere    prodotte    o
contemporaneamente  o  consecutivamente,  fermo  restando  che,   nel
secondo caso, il periodo tra il completamento della prima  produzione
e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.