(Accordo- art. 10)
                             Articolo 10 
I lavori di riprese  in  teatro  di  posa,  di  sonorizzazione  e  di
laboratorio  dovranno  essere  realizzati  rispettando  le   seguenti
disposizioni: 
-  Le  riprese  in  teatro  di  posa   dovranno   essere   effettuate
preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario. 
- Ciascun coproduttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo
originale (immagine e suono),  qualsiasi  sia  il  luogo  dove  venga
depositato. 
-  Ciascun  coproduttore  ha  diritto,  in  qualsiasi  caso,  ad   un
internegativo  della  propria  versione.  Se  uno  dei   coproduttori
rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in  un  luogo
scelto di comune accordo dai coproduttori. 
- In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del  negativo
sara'  effettuato  negli   studi   e   nei   laboratori   del   Paese
maggioritario, cosi'  come  la  stampa  delle  copie  destinate  alla
proiezione nello stesso Paese; le copie destinate  all'esercizio  nel
Paese minoritario saranno effettuate  in  un  laboratorio  di  questo
Paese. 
- L'eventuale saldo della quota minoritaria deve  essere  corrisposto
al coproduttore maggioritario nel termine di  sessanta  giorni  dalla
data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento
della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.