Articolo 11 Nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamentazioni, ciascuna delle due Parti Contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte. Nello stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.