(Accordo- art. 11)
                             Articolo 11 
Nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamentazioni, ciascuna
delle due Parti Contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno  sul
proprio territorio  del  personale  tecnico  e  artistico  dell'altra
Parte. 
Nello  stesso  modo,  autorizzera'  l'importazione  temporanea  e  la
riesportazione del materiale  necessario  alla  produzione  dei  film
realizzati nell'ambito del presente Accordo.