(Accordo- art. 13)
                             Articolo 13 
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in
un Paese nel quale le importazioni di  opere  cinematografiche  siano
contingentate: 
a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha
una partecipazione maggioritaria. 
b) Nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due
Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese
che ha le migliori condizioni di esportazione. 
c) In caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del
Paese di origine del regista. 
d) Se uno  dei  Paesi  coproduttori  ha  la  possibilita'  di  libera
importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film  coprodotti,
come  quelli  nazionali,  beneficeranno  di  pieno  diritto  di  tale
possibilita'.