(Accordo- art. 14)
                             Articolo 14 
I film realizzati in coproduzione devono  essere  presentati  con  la
dizione    "Coproduzione    Italo-Portoghese"     o     "Coproduzione
Luso-Italiana". 
Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in  tutta
la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e
in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.