Articolo 16 In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita tre film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni: 1) Avere una qualita' tecnica e un valore artistico o spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorita' competenti dei due Paesi. 2) Avere un costo uguale o superiore a 2 miliardi di lire o l'equivalente in scudi portoghesi. 3) Comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere anche solo finanziaria, in conformita' del contratto di coproduzione, ma che non sara' inferiore al 20% del costo di produzione. 4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalita' dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario puo' essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari. 5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi. Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorita' italiane e portoghesi competenti. In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovra' aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria portoghese, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati. Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione Mista si riunira' allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario e' rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione. Nel caso in cui la riunione della Commissione Mista non possa tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocita', caso per caso, film che soddisfino sulle le condizioni suindicate.