(Accordo- art. 16)
                             Articolo 16 
In deroga alle disposizioni precedenti del presente  Accordo  possono
essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione  bipartita
tre film realizzati in ciascuno dei due  Paesi  che  rispondano  alle
seguenti condizioni: 
1) Avere una qualita' tecnica e un valore  artistico  o  spettacolare
tali da presentare un indiscusso interesse  per  il  cinema  europeo;
queste caratteristiche dovranno essere riconosciute  dalle  Autorita'
competenti dei due Paesi. 
2) Avere un  costo  uguale  o  superiore  a  2  miliardi  di  lire  o
l'equivalente in scudi portoghesi. 
3) Comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere  anche
solo finanziaria, in conformita' del contratto  di  coproduzione,  ma
che non sara' inferiore al 20% del costo di produzione. 
4) Avere le condizioni fissate per la concessione della  nazionalita'
dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni  caso  la
partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario  puo'  essere
limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari. 
5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla
distribuzione degli incassi. 
Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad
ogni opera previa  autorizzazione,  concessa  caso  per  caso,  dalle
Autorita' italiane e portoghesi competenti. 
In ogni caso  nel  computo  globale  delle  coproduzioni  finanziarie
dovra'  aversi  un  numero  uguale   di   film   con   partecipazione
maggioritaria italiana e di  film  con  partecipazione  maggioritaria
portoghese,  gli  apporti  finanziari  effettuati  da  una  parte   e
dall'altra dovendo essere equilibrati. 
Se nel corso  di  due  anni,  il  numero  di  film  rispondenti  alle
condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione  Mista  si
riunira' allo scopo  di  esaminare  se  l'equilibrio  finanziario  e'
rispettato e determinare  se  altre  opere  cinematografiche  possono
essere ammesse al beneficio della coproduzione. 
Nel caso in  cui  la  riunione  della  Commissione  Mista  non  possa
tenersi, le Autorita'  competenti  potranno  ammettere  al  beneficio
della coproduzione finanziaria, a condizione  di  reciprocita',  caso
per caso, film che soddisfino sulle le condizioni suindicate.