Articolo 17 L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Portogallo e di quelli portoghesi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.