(Accordo- art. 17)
                             Articolo 17 
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in
Portogallo e di quelli portoghesi in Italia non saranno subordinate a
nessuna restrizione, salvo  quelle  stabilite  dalla  legislazione  e
regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. 
Ugualmente, le Parti  Contraenti  riaffermano  la  loro  volonta'  di
favorire e sviluppare con tutti i  mezzi  la  diffusione  in  ciascun
Paese dei film dell'altro Paese.