(Accordo- art. 2)
                             Articolo 2 
I film realizzati in coproduzione,  tutelati  dal  presente  Accordo,
avranno la doppia nazionalita' italiana e portoghese  e  godranno  di
pieno diritto del  vantaggi  previsti  per  i  film  nazionali  dalle
disposizioni relative  all'industria  cinematografica  che  siano  in
vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi. 
Comunque,  le  Autorita'  competenti  potranno  limitare  gli   aiuti
stabiliti nelle disposizioni  vigenti  o  future  del  Paese  che  le
concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle  in  cui
l'apporto  finanziario  non  sia  proporzionato  alle  partecipazioni
tecniche e artistiche. 
Detta  limitazione   dovra'   essere   comunicata   al   coproduttore
interessato nel momento  in  cui  verra'  approvato  il  progetto  di
coproduzione. 
Questi vantaggi saranno concessi solamente al  produttore  del  Paese
che li concede.