(Allegato)
                                                             ALLEGATO 
                         NORME DI PROCEDURA 
La richiesta per  l'approvazione  di  progetti  di  coproduzione  nei
termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente
alle due Parti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese.  Il
Paese del coproduttore maggioritario  comunichera'  la  sua  proposta
all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta. 
A completamento delle domande,  per  beneficiare  dei  contenuti  del
presente Accordo, dovranno essere allegati: 
I. Sceneggiatura e soggetto; 
II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per
la coproduzione da realizzare; 
III. Copia del contratto di coproduzione, stipulato  con  riserva  di
approvazione da parte delle Autorita' competenti del due Paesi. 
(*) Il contratto dovra' contenere i seguenti requisiti: 
1) Titolo del film; 
2) Identificazione dei produttori contraenti; 
3) Norme e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore,
se e' stato tratto da una fonte letteraria; 
4) Nome e cognome del regista; 
5) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di  partecipazione
di ciascun produttore, che, se  del  caso,  dovra'  corrispondere  al
valore finanziario degli apporti tecnico-artistici; 
6) Piano finanziario; 
7) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e
dei territori; 
8)  Clausola  che  specifichi  le   partecipazioni   rispettive   dei
coproduttori alle spese superiori o inferiori.  Tali  partecipazioni,
in  linea  di  massima,   saranno   proporzionali   alle   rispettive
contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario  ad  un
eccesso di spese potra' essere limitata ad una percentuale  minore  o
ad una quantita' fissa sempre che venga rispettato  l'apporto  minimo
del 20%. 
9) Clausola che descriva le misure da prendere se: 
-  Dopo  una  considerazione  completa  delle  case,   le   Autorita'
competenti di uno dei Paesi rifiutano  la  concessione  dei  benefici
richiesti; 
- Ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi; 
10) La data di inizio delle riprese; 
11) Clausola che preveda la ripartizione della proprieta' dei diritti
d'autore,  su  una  base  proporzionale  ai  rispettivi  apporti  dei
coproduttori; 
12) Clausola che preveda che l'ammissione al  beneficio  dell'Accordo
non impegna le autorita' competenti italiane al  rilascio  del  nulla
osta di proiezione in pubblico. 
IV. Contratto di distribuzione, se gia' firmato; 
V. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi  la
propria nazionalita' e categoria del proprio lavoro; nel  caso  degli
attori, la  propria  nazionalita'  e  i  ruoli  che  interpreteranno,
indicando la categoria e la durata degli stessi; 
VI. Programmazione della produzione, con indicazione  espressa  della
durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno  le
stesse e il piano di lavorazione; 
VII.  Bilancio  preventivo  dettagliato  che  identifichi  le   spese
previste per ciascuno dei coproduttori: 
Le Autorita' competenti dei  due  Paesi  potranno  sollecitare  altri
documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari. 
Di norma, prima dell'inizio della ripresa della pellicola, si  dovra'
sottoporre alle  Autorita'  competenti  la  sceneggiatura  definitiva
(includendo il dialogo). 
Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora  siano
necessarie,  ma   queste   modifiche   dovranno   essere   sottoposte
all'approvazione delle Autorita'  competenti  di  entrambi  i  Paesi,
prima del termine di effettuazione della copia campione del film.  La
sostituzione  di  un  coproduttore  sara'  consentita  solo  in  casi
eccezionali e con il benestare delle Autorita' competenti di  ambo  i
Paesi. 
Le  Autorita'  competenti  si  terranno   informate   delle   proprie
decisioni.