(Accordo- art. 4)
                             Articolo 4 
I benefici previsti dal  presente  Accordo  di  coproduzione  saranno
concessi  ai  produttori  che  dimostrino  di  possedere  una   buona
organizzazione tecnica e finanziaria e una  esperienza  professionale
riconosciuta dalle Autorita' competenti menzionate nell'articolo 3.