Articolo 5 Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le Norme di Procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso. Questa approvazione e' irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, finanziaria e tecnica.