(Accordo- art. 6)
                             Articolo 6 
La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due  Paesi
puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20-80%). 
L'apporto    del    coproduttore    minoritario    deve     includere
obbligatoriamente una partecipazione tecnica,  artistica  e  creativa
effettiva, in linea di massima, proporzionale  al  suo  investimento.
Eccezionalmente,  possono  essere  ammesse  deroghe  accordate  dalle
Autorita' competenti dei due Paesi. 
In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includera' almeno  un
elemento  creativo  (autore  del  soggetto,  sceneggiatore,  regista,
autore  della  musica,   montatore,   direttore   della   fotografia,
scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un  attore  in
un ruolo secondario e un tecnico qualificato. 
A tali fini, l'attore in un ruolo principale potra' essere sostituito
da almeno due tecnici qualificati.