Articolo 7 I film devono essere realizzati da registi italiani o portoghesi, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana o portoghese, o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per esigenze di sceneggiatura, previo accordo delle Autorita' competenti dei due Paesi.