(Accordo- art. 7)
                             Articolo 7 
I film devono essere realizzati da registi italiani o  portoghesi,  o
provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di
tecnici  o  interpreti  di  nazionalita'  italiana  o  portoghese,  o
appartenenti a un Paese dell'Unione Europea. 
Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti  e  di  tecnici
diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le
esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei  due
Paesi. 
Le  riprese  devono  essere  effettuate  nel  territorio  dei   Paesi
coproduttori;  potranno  essere  concesse  deroghe  per  esigenze  di
sceneggiatura, previo accordo  delle  Autorita'  competenti  dei  due
Paesi.