(Accordo- art. 8)
                             Articolo 8 
Le Parti Contraenti considerano con  interesse  la  realizzazione  di
film di coproduzione tra Italia e Portogallo e i Paesi  con  i  quali
l'una o l'altra siano legate da accordi di coproduzione. 
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu'  bassa
non potra' essere inferiore al 10%  (dieci  per  cento),  e  la  piu'
elevata non potra' eccedere il 70% (settanta  per  cento)  del  costo
totale. 
Le condizioni di ammissione  delle  opere  cinematografiche  dovranno
essere esaminate caso per caso.