ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo Italiano ed il Governo Macedone (qui di seguito denominate Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo 1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, dopo l'entrata in vigore di questo Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest' ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta, cosi' come dall'ambito legale. Questo termine "investimento" non include richieste su transazioni di affari il cui scopo e l'acquisizione di beni o servizi o crediti, a meno che esso riguardi prestiti che sulla base del loro fine e scopo, hanno una forma di partecipazione (simile ai prestiti per partecipazione). Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; per quanto impiegabili per investimento come ipoteche, diritti di pegno e promesse di garanzia; b) titoli azionari obbigazionari, quote di partecipazione, nonche', titoli in genere di Stato e di altro tipo. c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e Sii utili di capitale; d) diriiti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento: e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica" con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato: 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti e interessi, redditi da Interessi. utili di capitale, dividendi, royalties o commissioni, compensi per assistenza tecnica, nonche' qualsiasi altra forma di pagamento sia in denaro che in natura, 6. Per "territorio" si intende: a) per la parte italiana: "l'area compresa entro i confini terrestri cosi'come lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine sulle quali lo Stato esercita, secondo le proprie leggi e regolamenti e secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione"; b) per la parte macedone: "il suo territorio, lo spazio aereo, le acque interne ed i fondali su cui lo Stato esercita diritti di sovranita' o di giurisdizione, al fine di esplorare, sfruttare, conservare ed utilizzare risorse naturali, secondo la propria giurisdizione interna od il diritto internazionale". 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento. 8. Per "Trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favonevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare Investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.