(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
                       TRA IL GOVERNO ITALIANO 
                                 ED 
                         IL GOVERNO MACEDONE 
       SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il Governo Italiano ed il Governo Macedone (qui di seguito denominate
Parti Contraenti), 
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi  ed  in  particolare  per  gli
investimenti di  capitale  da  parte  di  investitori  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e  riconoscendo
che la promozione e la  reciproca  protezione  di  tali  investimenti
contribuiranno  a  stimolare  iniziative  imprenditoriali  idonee   a
favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, 
hanno convenuto quanto segue 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo 
1. Per "investimento" si intende ogni tipo di  bene  investito,  dopo
   l'entrata in  vigore  di  questo  Accordo  da  persone  fisiche  o
   giuridiche di una Parte Contraente nel territorio  dell'altra,  in
   conformita' con le leggi e con i  regolamenti  di  quest'  ultima,
   indipendentemente  dalla   forma   legale   scelta,   cosi'   come
   dall'ambito legale.  Questo  termine  "investimento"  non  include
   richieste su transazioni di affari il cui scopo  e  l'acquisizione
   di beni o servizi o crediti, a meno che esso riguardi prestiti che
   sulla  base  del  loro  fine  e  scopo,   hanno   una   forma   di
   partecipazione (simile  ai  prestiti  per  partecipazione).  Senza
   pregiudicare tale  contesto  di  carattere  generale,  il  termine
   "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di  proprieta'
   in rem, compresi diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
   per quanto impiegabili per investimento come ipoteche, diritti  di
   pegno e promesse di garanzia; 
b) titoli azionari obbigazionari, quote di  partecipazione,  nonche',
   titoli in genere di Stato e di altro tipo. 
c) crediti finanziari o qualsiasi  altro  diritto  per  il  servizio,
   aventi valore  economico,  relativi  ad  investimenti,  nonche'  i
   redditi reinvestiti e Sii utili di capitale; 
d) diriiti   d'autore,   marchi   commerciali,   brevetti,    designs
   industriali  ed  altri  diritti  di  proprieta'  intellettuale  ed
   industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento: e)
   ogni diritto  di  natura  economica  conferito  per  legge  o  per
   contratto,  nonche'  ogni  licenza  e  concessione  rilasciata  in
   conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita'
   economiche   comprese   quelle   di   prospezione,   coltivazione,
   estrazione o sfruttamento di risorse naturali; 
f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. 
Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento  non  implica  un
cambiamento nella sua sostanza. 
2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica
   di una Parte Contraente che effettui investimenti  nel  territorio
   dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate  affiliate  e
   filiali straniere controllate  in  qualunque  modo  dalle  persone
   fisiche o giuridiche di cui sopra. 
3. Per "persona fisica" con riferimento a ciascuna Parte  Contraente,
   si intende  qualsiasi  persona  fisica  che  abbia  per  legge  la
   cittadinanza di quello Stato: 
4. Per "persona giuridica" si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
   Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio  di
   una di esse e da questa ultima riconosciuta. 
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da  un  investimento,
   ivi compresi, in particolare, profitti  e  interessi,  redditi  da
   Interessi. utili di capitale, dividendi, royalties o  commissioni,
   compensi per assistenza tecnica, nonche' qualsiasi altra forma  di
   pagamento sia in denaro che in natura, 
6. Per "territorio" si intende: 
a) per la parte italiana: "l'area compresa entro i confini  terrestri
   cosi'come lo spazio aereo, le  zone  marine  e  sottomarine  sulle
   quali lo Stato esercita, secondo le proprie leggi e regolamenti  e
   secondo il diritto internazionale,  diritti  di  sovranita'  o  di
   giurisdizione"; 
b) per la parte macedone: "il suo territorio,  lo  spazio  aereo,  le
   acque interne ed i fondali su cui lo  Stato  esercita  diritti  di
   sovranita' o di giurisdizione, al fine  di  esplorare,  sfruttare,
   conservare ed utilizzare  risorse  naturali,  secondo  la  propria
   giurisdizione interna od il diritto internazionale". 
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una  Parte
   Contraente  (ovvero  le  sue  Agenzie  o  Rappresentanze)  ed   un
   Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.  8.
   Per "Trattamento non discriminatorio" si  intende  un  trattamento
   che sia favonevole  almeno  quanto  il  migliore  dei  trattamenti
   nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 
9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad
   effettuare   Investimenti   nel   territorio   dell'altra    Parte
   Contraente.