(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
       Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra  le  Parti  Contraenti
   sull'interpretazione  del  presente  Accordo  dovra'  essere,  per
   quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.  2.
   Nel caso in cui tali  controversie  non  possano  essere  composte
   entro i sei mesi successivi alla  data  in  cui  una  delle  Parti
   Contraenti  ne  abbia  fatto  richiesta  scritta  all'altra  Parte
   Contraente, esse  verranno,  su  iniziativa  di  una  delle  Parti
   Contraenti,  sottoposte  ad  un  Tribunale  Arbitrale  ad  hoc  in
   conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente:  entro
   due mesi dalla data di ricezione  della  richiesta  di  arbitrato,
   ciascuna delle  due  Parti  Contraenti  nominera'  un  membro  del
   Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla  data
   di nomina dei due membri predetti. 
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le
   nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti
   Contraenti, in mancanza di diverse  intese  potra'  richiedere  la
   loro effettuazione al Presidente  della  Corte  Internazionale  di
   Giustizia.  Qualora  questi  sia  cittadino  di  una  delle  Parti
   Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non  gli  fosse  possibile
   procedere  alle  nomine,  ne  verra'  fatta  richiesta   al   Vice
   Presidente della Corte. Nel caso in cui  il  Vice  Presidente  sia
   cittadino di una delle Parti Contraenti, o  per  qualsiasi  motivo
   non possa effettuare le nomine, verra' invitato  a  provvedere  il
   membro della Corte internazionale di Giustizia  piu'  anziano  che
   non sia Cittadino di una delle Parti Contraenti. 
5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza e le sue  decisioni
   saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti  si  accolleranno
   le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle
   udienze. Le  spese  del  Presidente  e  quelle  residuali  saranno
   sopportato da entrambi le' Parti Contraenti in misura  eguale.  Il
   Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.