ARTICOLO 10 Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia Cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportato da entrambi le' Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.