(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                 Applicazione di altre disposizioni 
1. Qualora una questione sia disciplinata sia  dal  presente  Accordo
   che da un altro Accordo Internazionale a cui  abbiano  aderito  le
   due Parti Contraenti ovvero da  norme  di  diritto  internazionale
   generale, alle Parti Contraenti  stesse  ed  ai  loro  investitori
   verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 
2. Qualora, per effetto di  leggi  e  regolamenti,  ovvero  di  altre
   disposizioni  o  specifici  contratti,  ovvero  autorizzazioni   o
   accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli
   investitori  dell'altra  Parte  Contraente  un  trattamento   piu'
   favorevole  di  quello  previsto  dal  presente  Accordo,   verra'
   applicato il trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui la Parte
   Contraente ospitante non  abbia  applicato  tale  trattamento,  in
   conformita'  con  quanto  sopra  specificato  e  l'investitore  di
   conseguenza  ne  subisca  un  danno,   egli   avra'   diritto   al
   risarcimento  di  detti   danni,   in   base   alle   disposizioni
   dell'Articolo 4. 
3. Qualora, successivamente alla data  in  cui  e'  stato  effettuato
   l'investimento,  le  leggi,  i   regolamenti,   le   norme   o   i
   provvedimenti  di   politica   economica   che,   direttamente   o
   indirettamente,  vigono  sugli   investimenti   dovessero   subire
   modifiche, verra' applicato,  su  richiesta  dell'investitore,  il
   medesimo trattamento applicabile  nel  momento  in  cui  e'  stato
   effettuato l'investimento.