(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                      Applicazione dell'Accordo 
Il presente Accordo e' altresi' valido per gli investimenti  che  gli
investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sulla base dei
regolamenti  dell'altra  Parte  sul  territorio   di   questa   prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo. Esso non si  applichera'
alle controversie  in  essere  prima  della  entrata  in  vigore  del
presente Accordo.