(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                          Durata e Scadenza 
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla
   data della notifica di cui all'Articolo 13 e  restera'  in  vigore
   per un ulteriore  periodo  di  10  anni,  a  meno  che  una  Parte
   Contraente non lo denunci per  iscritto  un  anno  prima  del  suo
   scadere. 
2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di  scadenza,
   di cui al precedente punto 1 di questo Articolo,  le  disposizioni
   degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori  dieci
   anni a partire dalle date predette. 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a SKOPJE il 26 FEBBRAIO 1997 in due versioni  originali,  nelle
lingue  italiana,  macedone  ed  inglese,  tutti  i   testi   facenti
egualmente fede. In caso di  ogni  divergenza  fara'  fede  il  testo
inglese. 
    

PER IL GOVERNO ITALIANO                     PER IL GOVERNO MACEDONE

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico