(Accordo - Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
Le Parti Contraenti concordano altresi' sulle seguenti clausole,  che
formano parte integrante dell'Accordo. 
1. Con riferimento all'articolo 1 
Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche  a  tutte  le
attivita' connesse con gli investimenti. 
Queste   comprendono   in   particolare,   ma   non   esclusivamente:
organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione  di
compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o  altre  strutture
utili alla condotta degli affari; acquisizione, utilizzo,  protezione
e cessione di proprieta' di qualunque  tipo,  inclusa  la  proprieta'
intellettuale; presa in prestito  di  fondi,  acquisto,  emissione  e
vendita di partecipazione azionarie  ed  altri  titoli,  acquisto  di
valuta per importazioni. 
2. Con riferimento all'Articolo 2 
a) Ciascuna Parte Contraente assicurera' mezzi effettivi per avanzare
reclami e far valere  diritti  relativi  agli  investimenti  ed  agli
accordi di investimento. 
b) Secondo le proprie leggi e disposizioni, ciascuna Parte Contraente
regolera', nel modo piu' favorevole possibile, le questioni  relative
all'entrata,  soggiorno  e  movimento  dei  cittadini  di  una  Parte
Contraente, che intraprendano attivita'  connesse  agli  investimenti
sul territorio dell'altra Parte Contraente, e dei membri  delle  loro
famiglie. 
c) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le  leggi  vigenti  e
regolamenti di una  Parte  Contraente  sara'  permesso  di  impiegare
personale direttivo d'alto livello di loro scelta,  indipendentemente
dalla cittadinanza. posseduta secondo  la  legislazione  della  Parte
Contraente ospitante. 
3. Con riferimento all'Articolo 3 
Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto
di materie prime e loro  derivati,  combustibili,  beni  strumentali,
nonche' ogni altra forma di operazione ad esse  relativa  e  comunque
connesse ad attivita' imprenditoriali ai sensi del presente  Accordo,
godranno,  sul  territorio  di  ciascuna  Parte  Contraente,  di   un
trattamento non meno favorevole di quello riservato per attivita'  ed
iniziative analoghe ai propri investitori o a quelli di Stati Terzi. 
4. Con riferimento all'Articolo 5 
Ogni misura presa in connessione con  l'investimento  che  limiti  le
risorse finanziarie od altre iniziative che creino perdite  rilevanti
per lo stesso investimento, prese  nel  pubblico  interesse,  saranno
trattate nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1 dell'Articolo
5. 
5. Con riferimento all'Articolo 9 
Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto  secondo
i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto
Commerciale Internazionale (UNCITRAI)  nonche'  secondo  le  seguenti
disposizioni: 
a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto di tre arbitri; se non  sono
cittadini di ciascuna Parte Contraente, dovranno essere cittadini  di
uno  Stato  avente  relazioni  diplomatiche  con  entrambe  le  Parti
Contraenti. La designazione degli arbitri, se necessario e secondo le
regole UNCITRAL, dovra' essere  fatta  dal  Presidente  dell'Istituto
d'Arbitrato  della  Camera  di  Stoccolma,  nella  sua  capacita'  di
autorita' designata. L'arbitrato avra' luogo a Stoccolma, a meno  che
le due Parti Contraenti si siano accordate diversamente. 
b)  Nel  depositare  la  sua  decisione,   il   Tribunale   Arbitrale
applichera' anche le disposizioni contenute in questo Accordo,  cosi'
come i principi di diritto internazionale riconosciuti da entrambe le
Parti Contraenti. 
Il riconoscimento e l'applicazione del lodo arbitrale sul  territorio
di entrambe le Parti Contraenti avverranno sulla base dei  rispettivi
ordinamenti di legge, in conformita'' con le  pertinenti  Convenzioni
Internazionali di cui entrambe le Parti sono membre. 
In fede di che, i sottoscritti debitamente  delegati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 
FATTO a Skopje il 26 febbraio Î97 in due  versioni  originali,  nelle
lingue  italiana,  macedone  ed  inglese,  tutti  i   testi   facenti
egualmente fede. 
In caso di divergenza il testo inglese prevale. 
    

PER IL GOVERNO ITALIANO                     PER IL GOVERNO MACEDONE
On. Piero Fassino                           Dr. Ljumbomir Frckovski
Sottosegretario per                         Ministro degli Affari
gli Affari Esteri                           Esteri

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico