PROTOCOLLO Le Parti Contraenti concordano altresi' sulle seguenti clausole, che formano parte integrante dell'Accordo. 1. Con riferimento all'articolo 1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche a tutte le attivita' connesse con gli investimenti. Queste comprendono in particolare, ma non esclusivamente: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprieta' di qualunque tipo, inclusa la proprieta' intellettuale; presa in prestito di fondi, acquisto, emissione e vendita di partecipazione azionarie ed altri titoli, acquisto di valuta per importazioni. 2. Con riferimento all'Articolo 2 a) Ciascuna Parte Contraente assicurera' mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento. b) Secondo le proprie leggi e disposizioni, ciascuna Parte Contraente regolera', nel modo piu' favorevole possibile, le questioni relative all'entrata, soggiorno e movimento dei cittadini di una Parte Contraente, che intraprendano attivita' connesse agli investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie. c) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le leggi vigenti e regolamenti di una Parte Contraente sara' permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello di loro scelta, indipendentemente dalla cittadinanza. posseduta secondo la legislazione della Parte Contraente ospitante. 3. Con riferimento all'Articolo 3 Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra forma di operazione ad esse relativa e comunque connesse ad attivita' imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, godranno, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato per attivita' ed iniziative analoghe ai propri investitori o a quelli di Stati Terzi. 4. Con riferimento all'Articolo 5 Ogni misura presa in connessione con l'investimento che limiti le risorse finanziarie od altre iniziative che creino perdite rilevanti per lo stesso investimento, prese nel pubblico interesse, saranno trattate nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5. 5. Con riferimento all'Articolo 9 Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto secondo i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAI) nonche' secondo le seguenti disposizioni: a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto di tre arbitri; se non sono cittadini di ciascuna Parte Contraente, dovranno essere cittadini di uno Stato avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La designazione degli arbitri, se necessario e secondo le regole UNCITRAL, dovra' essere fatta dal Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua capacita' di autorita' designata. L'arbitrato avra' luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti Contraenti si siano accordate diversamente. b) Nel depositare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' anche le disposizioni contenute in questo Accordo, cosi' come i principi di diritto internazionale riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione del lodo arbitrale sul territorio di entrambe le Parti Contraenti avverranno sulla base dei rispettivi ordinamenti di legge, in conformita'' con le pertinenti Convenzioni Internazionali di cui entrambe le Parti sono membre. In fede di che, i sottoscritti debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Skopje il 26 febbraio Î97 in due versioni originali, nelle lingue italiana, macedone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza il testo inglese prevale. PER IL GOVERNO ITALIANO PER IL GOVERNO MACEDONE On. Piero Fassino Dr. Ljumbomir Frckovski Sottosegretario per Ministro degli Affari gli Affari Esteri Esteri Parte di provvedimento in formato grafico