ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera' condizioni favorevoli per gli investimenti dell'altra Parte Contraente nella effettuazione di investimenti sul proprio territorio. 2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.