(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
    Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita. 
1. Le due Parti  Contraenti,  all'interno  del  confine  del  proprio
   territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi  redditi
   degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento  non
   meno favorevole di quello riservato agli investimenti  e  relativi
   redditi dei propri cittadini o agli investitori di Stati Terzi. 2.
   Nel caso in cui, in base alla  legislazione  di  una  delle  Parti
   Contraenti, ovvero agli impegni internazionali  in  vigore  o  che
   potrebbero entrare  in  vigore  in  futuro  per  una  delle  Parti
   Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie  al  quale  agli
   investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un
   trattamento  piu'  favorevole  di  quello  previsto  nel  presente
   Accordo, agli investitori  della  Parte  Contraente  in  causa  si
   applichera' il trattamento  riservato  agli  investitori  di  tali
   altre Parti, anche per i rapporti in corso. 
3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo  non
   si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte  Contraente
   riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di: 
     - una partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un 
   Mercato Comune, ad  un'Area  di  Libero  Scambio,  ad  una  Unione
   Monetaria o ad Accordi Internazionali  similari,  istituenti  tali
   unioni o altre forme di cooperazione  internazionale  delle  quali
   ciascuna Parte Contraente e' o puo' diventare membro; 
     - ogni accordo internazionale od intesa riguardante, in tutto o 
   in  parte,  l'obbligo  di  evitare   la   doppia   imposizione   o
   facilitazioni per gli scambi transfrontalieri.