(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                  Risarcimento per danni o perdite 
1. Qualora  gli  investitori  di  una  delle  due  Parti   Contraenti
   subiscano perdite o danni negli investimenti  da  essi  effettuati
   nel territorio dell'altra Parte  Contraente  a  causa  di  guerre,
   altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili
   o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella  quale  e'
   stato  effettuato   l'investimento   colpito   offrira'   adeguato
   risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto
   che essi siano stati provocati  da  forze  governative  oda  altri
   soggetti.  I  pagamenti  in  compensazione   saranno   liberamente
   trasferibili  e  avranno  luogo  senza   indebito   ritardo.   Gli
   investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto
   per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni  caso,  non
   meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori  di  Paesi
   Terzi.