(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                    Nazionalizzazione o esproprio 
1. Gli investimenti effettuati dagli investitori  di  ciascuna  Parte
   Contraente  non  potranno  essere  nazionalizzati,  espropriati  o
   sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di
   qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte
   Contraente,  eccetto  che   in   caso   di   pubblico   interesse.
   L'espropriazione verra' condotta a norma di legge, sulla  base  di
   un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione
   che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale  compensazione
   corrispondera'   al   valore   di    mercato,    dell'investimento
   espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o  prima
   che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio  pubblico,
   includera''  per  quanto  presto  possa  essere,   gli   interessi
   calcolati fino alla data del pagamento,  verra'  effettuata  senza
   indebito ritardo e sara' liberamente trasferibile. 
2. Nel caso in cui  l'oggetto  di  nazionalizzazione  o  esproprio  o
   simile sia una  "Joint-venture",  l'investimento  dell'investitore
   verra'  valutato  nella  valuta  nella  quale  fu  effettuato.  La
   compensazione  sara'  considerata  giusta  ed   equa   se   verra'
   corrisposta  nella  valuta  in  cui  l'investitore  esterno  abbia
   effettuato  l'investimento,  o  in  ogni  altra  valuta  accettata
   dall'investitore.  La  compensazione  verra'   corrisposta   senza
   indebito ritardo, entro un termine non  piu'  lungo  di  tre  mesi
   dalla  data  in  cui  e'  stato  deciso  il  suo   ammontare.   La
   compensazione includera' gli interessi calcolati  sulla  base  del
   tasso  LIBOR  nei  sei   mesi   a   partire   dalla   data   della
   nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del
   pagamento. 
3. L'investitore colpito dal  provvedimento  avra'  diritto  a  norma
   delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato
   l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di
   un'Autorita' giudiziaria od  altra  Autorita'  indipendente  della
   medesima  Parte  Contraente   che   alla   valutazione   del   suo
   investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo. 
4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono  raggiungere
   un accordo,  l'ammontare  della  compensazione  sara'  determinato
   sulla base della procedura per il regolamento  delle  controversie
   di cui all'Art. 9-del presente  Accordo.  La  compensazione  sara'
   liberamente trasferibile. 
5. Nel caso in cui una Parte Contraente e l'investitore  non  possano
   raggiungere un accordo durante la naturalizzazione o esproprio, la
   compensazione, sara' basata sugli  stessi  parametri  e  tassi  di
   cambio presi in considerazione nei documenti  relativi  all'inizio
   dell'investimento.  Il  tasso   di   cambio   applicato   a   tale
   compensazione sara' quello  prevalente  alla  data  immediatamente
   precedente l'annuncio della nazionalizzazione od esproprio. 
6. Se la proprieta' espropriata, sia completamente che  parzialmente,
   non serve alla finalita' di  pubblico  interesse  cosi'  come  era
   stata anficipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata
   sulla legge, il proprietario espropriato od i  suoi  aventi  causa
   hanno diritto al riacquisto della proprieta' al valore di mercato.