ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte Contraente, eccetto che in caso di pubblico interesse. L'espropriazione verra' condotta a norma di legge, sulla base di un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale compensazione corrispondera' al valore di mercato, dell'investimento espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio pubblico, includera'' per quanto presto possa essere, gli interessi calcolati fino alla data del pagamento, verra' effettuata senza indebito ritardo e sara' liberamente trasferibile. 2. Nel caso in cui l'oggetto di nazionalizzazione o esproprio o simile sia una "Joint-venture", l'investimento dell'investitore verra' valutato nella valuta nella quale fu effettuato. La compensazione sara' considerata giusta ed equa se verra' corrisposta nella valuta in cui l'investitore esterno abbia effettuato l'investimento, o in ogni altra valuta accettata dall'investitore. La compensazione verra' corrisposta senza indebito ritardo, entro un termine non piu' lungo di tre mesi dalla data in cui e' stato deciso il suo ammontare. La compensazione includera' gli interessi calcolati sulla base del tasso LIBOR nei sei mesi a partire dalla data della nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del pagamento. 3. L'investitore colpito dal provvedimento avra' diritto a norma delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di un'Autorita' giudiziaria od altra Autorita' indipendente della medesima Parte Contraente che alla valutazione del suo investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo. 4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono raggiungere un accordo, l'ammontare della compensazione sara' determinato sulla base della procedura per il regolamento delle controversie di cui all'Art. 9-del presente Accordo. La compensazione sara' liberamente trasferibile. 5. Nel caso in cui una Parte Contraente e l'investitore non possano raggiungere un accordo durante la naturalizzazione o esproprio, la compensazione, sara' basata sugli stessi parametri e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti relativi all'inizio dell'investimento. Il tasso di cambio applicato a tale compensazione sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente l'annuncio della nazionalizzazione od esproprio. 6. Se la proprieta' espropriata, sia completamente che parzialmente, non serve alla finalita' di pubblico interesse cosi' come era stata anficipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata sulla legge, il proprietario espropriato od i suoi aventi causa hanno diritto al riacquisto della proprieta' al valore di mercato.