(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
           Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni 
1. Ognuna delle  Parti  Contraenti  garantira'  che  gli  investitori
   dell'altra Parte possano  trasferire  all'estero,  senza  indebiti
   ritardi ed in ogni valuta convertibile: 
  a) capitali e quote aggiuntive  di  capitale,  compresi  i  redditi
reinvestiti,  utilizzati  per  il  mantenimento  e  l'incremento   di
investimenti; 
  b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e 
servizi tecnici, interessi ed altri utili; 
  c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale
o parziale liquidazione di un investimento; 
  d)  fondi  destinati  al  rimborso  di  prestiti  relativi  ad   un
investimento ed al pagamento dei relativi interessi; 
  e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini  dell'altra  Parte
Contraente  per  attivita'  e  servizi  svolti  in  relazione  ad  un
investimento effettuato nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,
nella misura e secondo  le  modalita'  previste  dalle  leggi  e  dai
regolamenti nazionali vigenti. 
2. Senza limitare le finalita' dell'Art. 3 del  presente  Accordo  le
   Parti Contraenti  si  impegnano  ad  assicurare  ai  trasferimenti
   menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento
   favorevole  che  e'concesso  agli   investimenti   effettuati   da
   investitori di Stati terzi,  nel  caso  in  cui  questo  sia  piu'
   favorevole.