ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire all'estero, senza indebiti ritardi ed in ogni valuta convertibile: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare le finalita' dell'Art. 3 del presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento favorevole che e'concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso in cui questo sia piu' favorevole.