(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                               Surroga 
Nel caso in cui una Parte Contraente od  una  sua  Istituzione  abbia
concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali  per
investimenti  effettuati  da  un  suo  investitore   nel   territorio
dell'altra Parte Contraente ed abbia  effettuato  pagamenti  in  base
alla garanzia concessa,  l'altra  Parte  Contraente  riconoscera'  la
surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per
il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente  o
alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le
disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.