(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                     Modalita' di trasferimento 
1. Tutti i trasferimenti di cui agli  Articoli  4,  6  e  7  verranno
   effettuati in valuta convertibile al  tasso  di  cambio  ufficiale
   applicato alla data del trasferimento,  a  condizione  che  questo
   abbia luogo nei cinque  giorni  lavorativi  successivi  alla  data
   della richiesta. 
2. Ogni  trasferimento  sara'  effettuato  dopo  l'adempimento  degli
   obblighi fiscali.  Tali  obblighi  fiscali  si  intendono  assolti
   quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo  le
   procedure  previste  dalla  legge  della  Parte   Contraente   sul
   territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.