(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
  Composizione di controversie tra investitori e Parti' Contraenti 
1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e
   gli  investitori  dell'altra  Parte  Contraente  in  merito   agli
   investimenti,  incluse  quelle  sull'importo   degli   indennizzi,
   saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 
2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita'  di  una  delle  Parti
   abbiano stipulato un accordo di investimento,  si  applichera'  la
   procedura in esso prevista. 
3. Qualora   tali   controversie   non   possano    essere    risolte
   amichevolmente, o nel quadro di un accordo di investimento,  entro
   sei mesi dalla data della inchiesta di  composizione  inviata  per
   iscritto,  l'investitore  interessato  potra',   a   sua   scelta,
   sottoporle: 
  a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; 
  b) ad  un  Tribunale  Arbitrate  ad  hoc,  in  conformita'  con  il
Regolamento arbitrale  della  Commissione  delle  Nazioni  Unite  sul
diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la  Parte  Contraente
sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato si  impegna  ad
accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale. 
  c) al Centro Internazionale per la composizione delle  controversie
relative  agli  investimenti,  per  l'applicazione  delle   procedure
arbitrali di cui alla Convenzione di Washington  del  18  marzo  1965
sulla composizione delle controversie relative agli investimenti  fra
Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena  ambedue  le  Parti
Contraenti vi abbiano acceduto. 
4. Le due  Parti  Contraenti  si  asterranno  dal  trattare  per  via
   diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o  a
   procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non  siano
   concluse ed una delle Parti Contraenti non  abbia  ottemperato  al
   lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza  di  altro  Tribunale
   entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro
   quelli  determinabili  in  base  alle  disposizioni   di   diritto
   internazionale o interno applicabili alla fattispecie.