Allegato I (Articolo 2) COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A DIETE IPOCALORICHE Le specifiche si riferiscono a prodotti pronti per l'uso, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. Energia. 1.1. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), non deve essere inferiore a 800 kcal (3360 kJ) e non deve superare 1200 kcal (5040 kJ) per l'intera razione alimentare giornaliera. 1.2. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), non deve essere inferiore a 200 kcal (840 kJ) e non deve superare 400 kcal (1680 kJ) per pasto. 2. Proteine. 2.1. Le proteine contenute nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), devono fornire non meno del 25% e non piu' del 50% dell'energia totale del prodotto. In nessun caso, il quantitativo di proteine dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), puo' superare 125 g. 2.2. Le disposizioni di cui sopra sulle proteine riguardano proteine il cui indice chimico e' uguale a quello della proteina di riferimento della FAO/OMS (1985) indicata nell'allegato II. Se l'indice chimico e' inferiore a 100% della proteina di riferimento, i livelli minimi di proteina devono essere aumentati in conseguenza e, in ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80% di quello della proteina di riferimento. 2.3. L'"indice chimico" indica il rapporto piu' basso tra la quantita' di ciascun aminoacido essenziale della proteina in prova e la quantita' di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento. 2.4. L'aggiunta di aminoacidi e' comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie. 3. Grassi. 3.1. L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30% dell'energia totale disponibile del prodotto. 3.2. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 4,5 g. 3.3. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g. 4. Fibre alimentari. Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), non deve essere inferiore a 10 g e non deve superare 30 g per la razione alimentare giornaliera. 5. Vitamine e minerali. 5.1. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera a), devono fornire per l'intera razione alimentare giornaliera almeno il 100% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella. 5.2. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera b), devono fornire, per pasto, almeno il 30% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella; il quantitativo di potassio fornito da questi prodotti non deve tuttavia essere inferiore a 500 mg per pasto.