(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                                                         (Articolo 2) 
          COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DIETETICI 
                   DESTINATI A DIETE IPOCALORICHE 
  Le  specifiche  si  riferiscono  a  prodotti  pronti   per   l'uso,
commercializzati come tali o ricostituiti secondo le  istruzioni  del
fabbricante. 
  1. Energia. 
  1.1. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1,  comma  3,
lettera a), non deve essere inferiore a 800 kcal (3360 kJ) e non deve
superare  1200  kcal  (5040  kJ)  per  l'intera  razione   alimentare
giornaliera. 
  1.2. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1,  comma  3,
lettera b), non deve essere inferiore a 200 kcal (840 kJ) e non  deve
superare 400 kcal (1680 kJ) per pasto. 
  2. Proteine. 
  2.1. Le proteine contenute nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3,
lettere a) e b), devono fornire non meno del 25% e non piu'  del  50%
dell'energia totale del prodotto. In nessun caso, il quantitativo  di
proteine dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3,  lettera  a),  puo'
superare 125 g. 
  2.2.  Le  disposizioni  di  cui  sopra  sulle  proteine  riguardano
proteine il cui indice chimico e' uguale a quello della  proteina  di
riferimento  della  FAO/OMS  (1985)  indicata  nell'allegato  II.  Se
l'indice chimico e' inferiore a 100% della proteina di riferimento, i
livelli minimi di proteina devono essere aumentati in conseguenza  e,
in ogni caso, l'indice chimico  della  proteina  deve  essere  almeno
uguale all'80% di quello della proteina di riferimento. 
  2.3. L'"indice chimico"  indica  il  rapporto  piu'  basso  tra  la
quantita' di ciascun aminoacido essenziale della proteina in prova  e
la quantita' di ciascun aminoacido corrispondente della  proteina  di
riferimento. 
  2.4. L'aggiunta di aminoacidi e' comunque  permessa  soltanto  allo
scopo  di  migliorare  il  valore  nutrizionale  delle   proteine   e
unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie. 
  3. Grassi. 
  3.1. L'energia  derivata  dai  grassi  non  deve  superare  il  30%
dell'energia totale disponibile del prodotto. 
  3.2. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), l'acido
linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a  4,5
g. 
  3.3. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), l'acido
linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g. 
  4. Fibre alimentari. 
  Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a), non deve essere inferiore a  10  g  e  non  deve
superare 30 g per la razione alimentare giornaliera. 
  5. Vitamine e minerali. 
  5.1. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera a),  devono
fornire per l'intera razione alimentare giornaliera  almeno  il  100%
del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella. 
  5.2. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera b),  devono
fornire, per pasto, almeno il 30%  del  quantitativo  di  vitamine  e
minerali specificato  nella  tabella;  il  quantitativo  di  potassio
fornito da questi prodotti non deve tuttavia essere inferiore  a  500
mg per pasto.