(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
                         (previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 12) 
 
      Requisiti minimi per gli stabilimanti e gli intermediari 
 
                             CAPITOLO 1 
 
Requisiti minimi per gli stabilimenti e gli intermediari di cui agli 
articoli 2 e 3 (soggetti a riconoscimento) 
 
CAPITOLO I.1.a) 
 
Additivi 
e prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE e di cui all'articolo  2,
comma 2, lettera a), e all'articolo 3, comma I. 
 
 Additivi 
            - Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo 
 - Coccidiostatici e altre sostanze 
   medicamentose: tutti gli additivi del gruppo 
        - Fattori di crescita: tutti gli additivi del gruppo 
 - Vitamine, provitamine e sostanze 
   con effetto analogo chimicamente 
   ben definite: tutti gli additivi del gruppo 
           - Oligoelementi: tutti gli additivi del gruppo 
               - Enzimi: tutti gli additivi del gruppo 
           - Microrganismi: tutti gli additivi del gruppo 
      - Carotenoidi e xantofille: tutti gli additivi del gruppo 
 - Sostanze con effetti antiossidanti: 
                                      soltanto quelle per le quali 
                                      e' stabilito un tenore massimo 
 
Prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE. 
 - Prodotti proteici ottenuti da 
   microrganismi appartenenti a bat- 
   teri, lieviti, alghe, funghi infe- 
                 riori: tutti i prodotti del gruppo 
                                      (ad eccezione del sottogruppo 
                                      1.2.1) 
 
 - Prodotti accessori della fabbri- 
   cazione di amminoacidi 
         mediante fermentazione: tutti i prodotti del gruppo 
 - Aminoacidi e loro sali: tutti i prodotti del gruppo 
 - Analoghi degli amminoacidi: tutti i prodotti del gruppo 
 
 
CAPITOLO I.1.b) 
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), e  gli  intermediari  di  cui  all'articolo  3,  comma  1
("prodotti" di cui al capitolo I.1.a) 
 
1. Impianti e apparecchiature 
 
Gli  impianti  e  apparecchiature  di  fabbricazione  devono   essere
ubicati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da
essere idonei  alle  operazioni  di  fabbricazione  dei  prodotti  in
questione.  Gli  impianti  e   Ie   apparecchiature   devono   essere
strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre al minimo il
rischio di  errori  e  da  consentire  operazioni  di  pulizia  e  di
manutenzione efficaci per evitare le contaminazioni  -  anche  quelle
crociate  -  e,  in  generale,  di  compromettere  la  qualita'   dei
"prodotti". Gli impianti e le apparecchiature destinati ad operazioni
essenziali per la qualita' dei "prodotti" devono  essere  oggetto  di
una verifica  adeguata  e  periodica,  conformemente  alle  procedure
scritte  prestabilite  dal  fabbricante   per   la   produzione   dei
"prodotti". 
 
2. Personale 
 
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e
in possesso delle competenze e delle  qualifiche  prescritte  per  la
fabbricazione  dei  "prodotti"  in  questione.  Egli   deve   inoltre
predisporre, per metterlo a disposizione delle  competenti  autorita'
incaricate del controllo, un organigramma in cui  siano  definite  le
qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e  le  responsabilita'
del personale  di  inquadramento.  Tutto  il  personale  deve  essere
informato chiaramente e per iscritto  dei  suoi  compiti,  delle  sue
responsabilita' e competenze, specialmente in caso  di  modifica,  in
modo da ottenere la qualita' ricercata dei "prodotti" in questione. 
 
3. Produzione 
 
Il fabbricante deve accertarsi che le  varie  fasi  della  produzione
siano svolte secondo  procedure  e  istruzioni  scritte  prestabilite
volte a definire, convalidare e assicurare la  padronanza  dei  punti
critici del processo di fabbricazione. Devono essere adottate  misure
di carattere tecnico o organizzativo atte ad  evitare  contaminazioni
crociate ed errori. 
Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i
controlli durante la fabbricazione. 
 
4. Controllo di qualita' 
 
Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di
mezzi sufficienti in personale  e  apparecchiature  per  garantire  e
verificare, prima di permettere che i "prodotti" in  questione  siano
messi in  circolazione,  che  essi  siano  conformi  alle  specifiche
definite dal fabbricante e alle disposizioni previste dalla direttiva
70/524/CEE e dalla direttiva 82/471/CEE. 
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo  al
controllo di qualita' che preveda, in particolare, il  controllo  dei
punti critici del processo di  fabbricazione,  i  procedimenti  e  le
frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro  frequenza,
il rispetto delle specifiche e,  in  caso  di  non  conformita'  alle
medesime, il destino delle materie prime, delle sostanze attive,  dei
supporti e dei prodotti. 
Campioni del principio attivo e di ciascun lotto di "prodotti"  messo
in circolazione o di ogni parte definita della produzione in caso  di
fabbricazione continua vengono prelevati in quantita' sufficiente  in
base ad un procedimento prestabilito dal fabbricante e conservati per
fini di "rintracci abilita'". Questi campioni  vengono  sigillati  ed
etichettati in modo da essere facilmente identificati;  essi  vengono
conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi
variazione o alterazione anomala  della  composizione  del  campione.
Essi devono essere tenuti a disposizione delle  competenti  autorita'
almeno fino alla data limite di garanzia del prodotto finito. 
 
5. Magazzinaggio 
 
Le materie prime,  le  sostanze  attive,  i  supporti,  i  "prodotti"
conformi e non conformi alle specifiche devono  essere  immagazzinati
in  recipienti  appropriati,  in  luoghi   progettati,   adattati   e
sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone condizioni di
magazzinaggio  e  accessibili  solo  alle  persone  autorizzate   dal
fabbricante. 
Essi  devono  essere  conservati  in  modo   da   essere   facilmente
identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra
i diversi prodotti nonche' con sostanze medicamentose.  Gli  additivi
devono  essere  condizionati  ed  etichettati  in  conformita'  delle
disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE. I prodotti previsti
dalla direttiva 82/471/CEE devono essere etichettati  in  conformita'
alle disposizioni del presente decreto. 
 
6. Documentazione 
 
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli 
 
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a
definire e a garantire la padronanza dei punti critici  del  processo
di fabbricazione  nonche'  a  predisporre  ed  attuare  un  piano  di
controllo  della  qualita',  e  deve  conservare  i   risultati   dei
controlli. Tale documentazione deve  essere  conservata  in  modo  da
consentire di ripercorrere l'intero iter di fabbricazione di  ciascun
lotto di  "prodotti"  messi  in  circolazione  e  di  individuare  le
responsabilita' specifiche in caso di reclamo. 
 
6.2. Registrazione 
 
Affinche'   sia   possibile   ripercorrere   l'intero   iter    della
fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati: 
a) per gli additivi: 
- natura e quantita' degli  additivi  prodotti,  date  rispettive  di
fabbricazione, se del caso, il numero di lotto o di parte definita 
della produzione in caso di fabbricazione continua, nonche' 
- nomi e indirizzi degli intermediari  o  dei  fabbricanti  cui  sono
stati consegnati gli additivi, indicando la  natura  e  la  quantita'
degli additivi consegnati e, se del caso, il numero  di  lotto  o  di
parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua; 
b) per i prodotti previsti dalla direttiva 82/471/CEE: 
- natura dei "prodotti" e  quantita'  prodotta,  date  rispettive  di
fabbricazione e, se del caso, numero di lotto o di parte definita 
della produzione in caso di fabbricazione continua, nonche' 
- nomi e indirizzi degli intermediari o utilizzatori  (fabbricanti  o
allevatori) cui sono stati consegnati i prodotti, indicando la natura
e la quantita' dei prodotti consegnati e,  se  del  caso,  numero  di
lotto di parte definita della produzione  in  caso  di  fabbricazione
continua. 
 
7. Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1 
 
Qualora ii fabbricante consegni additivi ad una persona che  non  sia
un  fabbricante  o  consegni  prodotti   previsti   dalla   direttiva
82/471/CEE ad una persona che non sia un utilizzatore (fabbricante  o
allevatore), questa persona e gli  eventuali  ulteriori  intermediari
che condizionino, imballino, immagazzinino, mettano  in  circolazione
sono anch'essi soggetti, secondo l'attivita' svolta, agli obblighi di
cui ai punti 4,5,6.2 e 8 e, in caso di condizionamento, agli obblighi
di cui al punto 3. 
 
8. Reclami e ritiro dei prodotti 
 
Il fabbricante o qualsiasi intermediario che metta in circolazione un
prodotto a proprio nome deve approntare un sistema di registrazione e
di evasione dei reclami. 
Analogamente, egli deve poter approntare, se necessario,  un  sistema
che consenta di ritirare rapidamente i prodotti immessi nel  circuito
di distribuzione. Il fabbricante deve definire con procedure  scritte
il destino dei prodotti ritirati che, prima di  essere  eventualmente
rimessi in circolazione, devono essere sottoposti,  ai  fini  di  una
nuova valutazione, a controllo di qualita'. 
 
 
 
CAPITOLO I.2.a) 
 
 
 Additivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e all'articolo 
3, comma 1: 
 - Antibiotici tutti gli additivi del gruppo 
 - Coccidiostatici e altre 
        sostanze medicamentose tutti gli additivi del gruppo 
 - Fattori di crescita tutti gli additivi del gruppo 
 - Vitamine, provitamine e sostanze 
   con effetto analogo chimicamente 
   ben definite A e D 
 - Oligoelementi Cu e Se 
 
 
CAPITOLO I.2.b) 
 
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), e gli  intermediari  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
(premiscele di additivi elencati nel capitolo I.2.a) 
 
1. Impianti e apparecchiature 
 
Gli impianti e le  apparecchiature  di  fabbricazione  devono  essere
situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da
essere idonei alle operazioni di fabbricazione  delle  premiscele  in
questione.  Gli  impianti  e   le   apparecchiature   devono   essere
strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre  il  rischio
di errori e da consentire operazioni di  pulizia  e  di  manutenzione
efficaci per evitare le contaminazioni - anche quelle crociate - e in
generale di compromettere la qualita' dei prodotti. Gli impianti e le
attrezzature destinati ad operazioni essenziali per la  qualita'  dei
prodotti devono formare oggetto di  verifica  adeguata  e  periodica,
conformemente alle procedure scritte, prestabilite dal fabbricante. 
Devono essere adottate misure preventive  in  modo  da  evitare,  per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi,  con  elaborazione
-se necessario- di un piano di lotta. 
 
2. Personale 
 
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e
in possesso delle competenze e delle  qualifiche  prescritte  per  la
fabbricazione  delle  premiscele  in  questione.  Egli  deve  inoltre
predisporre, per metterlo a disposizione delle  competenti  autorita'
incaricate del controllo, un organigramma in cui  siano  definite  le
qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e  le  responsabilita'
del personale  di  inquadramento.  Tutto  il  personale  deve  essere
informato chiaramente e per iscritto  dei  suoi  compiti,  delle  sue
responsabilita' e competenze, specialmente in caso  di  modifica,  in
modo da ottenere la qualita' ricercata delle premiscele in questione. 
 
3. Produzione 
 
Il fabbricante deve accertarsi che le  varie  fasi  della  produzione
siano  svolte  secondo  procedure  ed  istruzioni  scritte,  volte  a
definire, convalidare e assicurare la padronanza  dei  punti  critici
del  processo   di   fabbricazione   -per   esempio,   incorporazione
dell'additivo nella premiscela, ordine cronologico della  produzione,
strumenti di misura e di pesata, miscelatore, resti  di  lavorazione-
in modo  da  ottenere  la  qualita'  ricercata  delle  premiscele  in
questione, conformi alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE. 
Devono essere adottate misure di carattere tecnico e organizzativo al
fine di evitare contaminazioni crociate ed errori. 
 
4. Controllo di qualita' 
 
Deve essere designata una  persona  qualificata  e  responsabile  del
controllo di qualita'. 
Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di
mezzi sufficienti in personale  e  apparecchiature  per  garantire  e
verificare  che  le  premiscele  in  questione  siano  conformi  alle
specifiche definite dal fabbricante e per garantire e  verificare  in
particolare la natura, il tenore, l'omogeneita' e la stabilita' degli
additivi in questione nella premiscela, e il minimo livello possibile
di contaminazione crociata. 
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo  al
controllo di qualita' che preveda, in particolare, il  controllo  dei
punti critici del processo di  fabbricazione,  i  procedimenti  e  le
frequenze di campionamento, i metodi di analisi, e la loro frequenza,
il rispetto delle specifiche e,  in  caso  di  non  conformita'  alle
medesime, il destino dei supporti, degli additivi e delle  premiscele
("prodotti"). 
Campioni di ciascun lotto di premiscela messo in circolazione vengono
prelevati  in  quantita'  sufficiente  in  base  ad   una   procedura
prestabilita dal fabbricante e  conservati  per  fini  di  "rintracci
abilita'". Questi campioni vengono sigillati ed etichettati  in  modo
da  essere  facilmente  identificati;  essi  vengono  conservati   in
condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi variazione  o
alterazione anomale della  composizione  del  campione.  Essi  devono
essere tenuti a disposizione delle  competenti  autorita'  fino  alla
data limite di garanzia della premiscela. 
 
5. Magazzinaggio 
 
I "prodotti" conformi e non conformi alle  specifiche  devono  essere
immagazzinati in  recipienti  appropriati  o  in  luoghi  progettati,
adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo  di  garantire  buone
condizioni  di  magazzinaggio  e  accessibili   solo   alle   persone
autorizzate dal fabbricante. 
Devono essere adottate misure preventive  in  modo  da  evitare,  per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -
se necessario - d'un piano di lotta. 
I prodotti devono essere conservati  in  modo  da  essere  facilmente
identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra
i   diversi   prodotti   sopramenzionati,   nonche'   con    sostanze
medicamentose.  Le   premiscele   devono   essere   condizionate   ed
etichettate  in  conformita'  delle   disposizioni   previste   dalla
direttiva 70/521/CEE. 
 
6. Documentazione 
 
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli 
 
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a
definire e a garantire la padronanza dei punti critici  del  processo
di fabbricazione e a predisporre ed attuare  un  piano  di  controllo
della qualita', e deve conservare i  risultati  dei  controlli.  Tale
documentazione deve  essere  conservata  in  modo  da  consentire  di
ripercorrere l'intero iter del processo di fabbricazione  di  ciascun
lotto di  premiscele  messo  in  circolazione  e  di  individuare  le
responsabilita' specifiche in caso di reclamo. 
 
a. Registrazione delle premiscele 
 
Affinche' sia possibile ripercorrere l'iter della  fabbricazione,  il
fabbicante deve registrare i seguenti dati: 
- nome e indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli  intermediari,
naura e quantita' degli additivi utilizzati ed  eventualmente  numero
di  lotto  o  di  parte  definita  della  produzione   in   caso   di
fabbricazione; 
- data di fabbricazione della premiscela, numero del lotto e, se  del
cao, 
- nome e indirizzo degli intermediari o dei fabbricanti  di  alimenti
comosti cui e' consegnata la premiscela,  data  di  consegna  nonche'
natura e quantita' della premiscela consegnata e, se del caso, numero
di lotto. 
 
6. Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1. 
 
Qualora il fabbricante consegni premiscele a una persona che non  sia
un fabbricante di alimenti composti, questa persona e  gli  eventuali
ulteriori intermediari che  condizionino,  imballino,  immagazzinino,
mettano in circolazione sono anch'essi soggetti, secondo  l'attivita'
svolta, agli obblighi di cui ai punti 4, 5, 6.2 e 8, e,  in  caso  di
condizionamento, agli obblighi di cui al punto 3. 
 
8. Reclami e ritiro dei prodotti 
 
Il fabbricante o qualsiasi intermediario che metta in circolazione un
prodotto a proprio nome deve approntare un sistema di registrazione e
di evasione dei reclami. 
Analogamente egli deve poter approntare, se  necessario,  un  sistema
che consenta di poter ritirare rapidamente  i  prodotti  immessi  nel
circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire con procedure
scritte il  destino  dei  prodotti  ritirati  che,  prima  di  essere
eventualmente rimessi in circolazione, devono essere  sottoposti,  ai
fini di una nuova valutazione, a controllo di qualita'. 
 
 
 
CAPITOLO 1.3.a) 
 
 Elenco degli additivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed 
e) 
 - Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo 
 - Coccidiostatici e altre sostanze 
             medicamentose tutti gli additivi del gruppo 
 - Fattori di crescita tutti gli additivi del gruppo 
 
 
 
CAPITOLO 1.3.b) 
 
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere c) ed e) ("alimenti composti che contengono premiscele di 
additivi enumerati nel capitolo 1.3.a)" 
 
1. Impianti e apparecchiature 
 
Gli impianti e le apparecchiature  tecniche  devono  essere  situati,
progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo  da  essere
idonei a operazioni di fabbricazione di alimenti composti  contenenti
premiscele.  Gli  impianti  e  le   apparecchiature   devono   essere
strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre  il  rischio
di errori e da consentire operazioni di  pulizia  e  di  manutenzione
efficaci al fine di evitare, per  quanto  possibile,  contaminazioni,
anche quelle crociate, e, in generale, di compromettere  la  qualita'
dei  prodotti.  Gli  impianti  e  le  apparecchiature  destinati   ad
operazioni essenziali per la qualita'  dei  prodotti  devono  formare
oggetto di una verifica appropriata e periodica,  conformemente  alle
procedure scritte prestabilite dal fabbricante  o  eventualmente,  in
caso  di  fabbricazione  per  esclusivo  bisogno   del   fabbricante,
prestabilite  da  una  persona  esterna  qualificata  che  agisca   a
richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.  Devono  essere
adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto  possibile,
la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -se necessario-  di
un piano di lotta. 
 
2. Personale 
 
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e
in possesso delle competenze e delle  qualifiche  prescritte  per  la
fabbricazione di alimenti composti contenenti premiscele. Deve essere
realizzato - salvo che in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno
del fabbricante - e messo a disposizione delle  competenti  autorita'
incaricate del controllo, un organigramma in cui siano  precisate  le
qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e  le  responsabilita'
del personale  di  inquadramento.  Tutto  il  personale  deve  essere
informato chiaramente e per iscritto  dei  suoi  compiti,  delle  sue
responsabilita' e competenze, specialmente in caso  di  modifica,  in
modo da  ottenere  la  qualita'  ricercata  degli  alimenti  composti
contenenti premiscele. 
 
3. Produzione 
 
Deve essere designata una persona qualificata  e  responsabile  della
produzione, persona che,  in  caso  di  fabbricazione  per  esclusivo
bisogno del fabbricante, puo' eventualmente  essere  esterna  ma  che
agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante. 
Il fabbricante deve accertarsi che le  varie  fasi  della  produzione
siano svolte secondo  procedure  e  istruzioni  scritte  prestabilite
volte a definire, convalidare e assicurare la  padronanza  dei  punti
critici del processo di  produzione  -  per  esempio,  incorporazione
della premiscela nell'alimento, ordine cronologico della  produzione,
strumenti di misura e di pesata, miscelatore, resti di lavorazione  -
in modo da ottenere la qualita'  ricercata  degli  alimenti  composti
conformi alle disposizioni della direttiva 79/373/CEE. 
Devono essere adottate misure di carattere  tecnico  e  organizzativo
per evitare" possibilmente, contaminazioni crociate ed errori. 
 
4. Controllo di qualita' 
 
Deve essere designata una  persona  qualificata  e  responsabile  del
controllo di qualita', persona che,  in  caso  di  fabbricazione  per
esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere  esterna
ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante. 
Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di
mezzi sufficienti in personale  e  apparecchiature  per  garantire  e
verificare che gli  alimenti  composti  contenenti  premiscele  siano
conformi alle specifiche definite dal fabbricante e per  garantire  e
verificare in particolare la natura, il tenore,  l'omogeneita'  degli
additivi in questione nell'alimento composto,  e  il  minimo  livello
possibile di contaminazione crociata, nonche', in  caso  di  alimenti
destinati  all'immissione  in  commercio,  i  tenori  di   componenti
analitici di cui alla direttiva 79/373/CEE. E' ammesso il ricorso  ad
un laboratorio esterno. 
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo  al
controllo della qualita' che preveda, in  particolare,  il  controllo
dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e  le
frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro  frequenza,
il rispetto delle specifiche e,  in  caso  di  non  conformita'  alle
medesime, il destino delle materie prime, delle  premiscele  e  degli
alimenti composti ("prodotti"). 
Campioni di ciascun lotto di alimento composto  o  di  ciascuna  fase
definita della produzione in caso di fabbricazione  continua  vengono
prelevati  in  quantita'  sufficiente  in  base  ad   una   procedura
prestabilita  dal  fabbricante  e  vengono  conservati  per  fini  di
"rintracciabilita'" in caso di immissione in  commercio,  o  in  modo
regolare  in  caso  di  fabbricazione  per  esclusivo   bisogno   del
fabbricante. Questi campioni vengono sigillati ed etichettati in modo
da  essere  facilmente  identificati;  essi  vengono  conservati   in
condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi variazione  o
alterazione anomala della  composizione  del  campione.  Essi  devono
essere tenuti  a  disposizione  delle  competenti  autorita'  per  un
periodo adeguato. 
 
5. Magazzinaggio 
 
I "prodotti" conformi e non conformi alle  specifiche  devono  essere
immagazzinati in  recipienti  appropriati  o  in  luoghi  progettati,
adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo  di  garantire  buone
condizioni  di  magazzinaggio  e  accessibili   solo   alle   persone
autorizzate dal fabbricante. 
Devono essere adottate misure preventive  in  modo  da  evitare,  per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -
se necessario - di un piano di lotta. 
I "prodotti" devono essere conservati in modo  da  essere  facilmente
identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra
i diversi prodotti, nonche' con  sostanze  medicamentose  o  alimenti
medicamentosi o con mate  rie  prime  contenenti  tenori  elevati  di
sostanze e prodotti indesiderabili oppure con additivi. Gli  alimenti
composti destinati a  essere  messi  in  circolazione  devono  essere
conformi alle disposizioni previste dalla direttiva 79/373/CEE. 
 
6. Documentazione 
 
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e  ai  controlli
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a
definire e a garantire la padronanza dei punti critici  del  processo
di fabbricazione e a predisporre ed attuare  un  piano  di  controllo
della qualita' e deve conservare  i  risultati  dei  controlli.  Tale
documentazione deve  essere  conservata  in  modo  da  consentire  di
ripercorrere l'intero iter di fabbricazione di  ciascun  lotto  e  di
individuare, in caso di immissione in commercio,  le  responsabilita'
specifiche in caso di reclamo. 
 
6.2. Registrazione degli alimenti composti 
 
Affinche'   sia   possibile   ripercorrere   l'intero   iter    della
fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati: 
-  nome  e  indirizzo  dei  fabbricanti  della  premiscela  o   degli
intermediar. numero di lotto, se del caso; 
- natura e quantita' della premiscela utilizzata; natura e  quantita'
deli  alimenti  fabbricati,   con   l'indicazione   della   data   di
fabbricazione. 
 
7. Reclami e ritiro dei prodotti 
 
Il fabbricante deve approntare  un  sistema  di  registrazione  e  di
evasione dei reclami. 
Analogamente, egli deve poter approntare, se necessario,  un  sistema
che consenta di ritirare rapidamente i prodotti immessi nel  circuito
di distribuzione. Il fabbricante deve definire con procedure  scritte
il destino dei prodotti ritirati che, prima di  essere  eventualmente
reimmessi in circolazione, devono essere sottoposti ai  fini  di  una
nuova valutazione, a controllo di qualita'. 
 
 
 
CAPITOLO I.4 
 
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere  d)  e  f)  (alimenti  composti  ottenuti  da  materie  prime
contenenti tenori  elevati  di  sostanze  e  prodotti  indesiderabili
"materie prime in questione") 
 
1. Impianti e apparecchiature 
 
Gli impianti e le  apparecchiature  di  fabbricazione  devono  essere
situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da
essere idonei alle operazioni di fabbricazione di  alimenti  composti
ottenuti  dalle  materie  prime  in  questione.  Gli  impianti  e  le
apparecchiature devono essere strutturati, progettati  ed  utilizzati
in modo da ridurre il rischio di errore e da consentire operazioni di
pulizia e di manutenzione efficaci al fine  di  evitare,  per  quanto
possibile, contaminazioni - anche quelle crociate - e,  in  generale,
di  compromettere  la  qualita'  dei  prodotti.  Gli  impianti  e  le
apparecchiature destinati ad operazioni essenziali  per  la  qualita'
dei prodotti devono  formare  oggetto  di  una  verifica  adeguata  e
periodica, conformemente  alle  procedure  scritte  prestabilite  dal
fabbricante o eventualmente, in caso di fabbricazione  per  esclusivo
bisogno  del  fabbricante,  prestabilite  da  una   persona   esterna
qualificata che agisca a richiesta e  sotto  la  responsabilita'  del
fabbricante. Devono essere adottate  misure  preventive  in  modo  da
evitare, per quanto possibile  la presenza di organismi  nocivi,  con
elaborazione - se necessario - di un piano di lotta. 
 
2. Personale 
 
Il  fabbricante  deve  disporre  di  personale  in   possesso   delle
competenze e delle ' qualifiche prescritte per  la  fabbricazione  di
alimenti composti a partire dalle "materie prime  in  questione".  Se
del  caso,  deve  essere  predisposto  -  salvo  che   in   caso   di
fabbricazione per esclusivo bisogno  del  fabbricante  -  e  messo  a
disposizione delle competenti autorita' incaricate del controllo,  un
organigramma in cui siano definite le qualifiche (diplomi, esperienza
professionale) e le responsabilita' del personale  di  inquadramento.
Tutto il personale deve essere informato chiaramente e  per  iscritto
dei  suoi  compiti,   delle   sue   responsabilita'   e   competenze,
specialmente in caso di modifica, in modo  da  ottenere  la  qualita'
ricercata degli alimenti composti ottenuti dalle  "materie  prime  in
questione". 
 
3. Produzione 
 
Deve essere designata una persona qualificata  e  responsabile  della
produzione, persona che,  in  caso  di  fabbricazione  per  esclusivo
bisogno del fabbricante, puo' eventualmente  essere  esterna  ma  che
avis ce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante. 
Il fabbricante deve accertarsi che le  varie  fasi  della  produzione
siano svolte secondo  procedure  e  istruzioni  scritte  prestabilite
volte a definire, convalidare e assicurare la  padronanza  dei  punti
critici del processo di fabbricazione - per  esempio.  incorporazione
della "materia prima in questione" nell'alimento, ordine  cronologico
della produzione, strumenti di misura e di pesata. miscelatore, resti
di lavorazione - in modo  da  ottenere  la  qualita'  degli  alimenti
composti conformi alle disposizioni della direttiva 79/373/CEE. 
Devono essere adottate misure di carattere  tecnico  o  organizzativo
per evitare, possibilmente, contaminazioni crociate ed errori. 
 
4. Controllo di qualita' 
 
Deve essere designata una  persona  qualificata  e  responsabile  del
controllo di qualita', persona che,  in  caso  di  fabbricazione  per
esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere  esterna
ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante. 
Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di
mezzi sufficienti in personale  e  apparecchiature  per  garantire  e
verificare che gli alimenti composti in questione siano conformi alle
specifiche definite dal fabbricante e per garantire e  verificare  in
particotare la natura, il tenore, l'omogeneita' delle sostanze e  dei
prodotti indesiderabili nell'alimento composto e  il  minimo  livello
possibile di contaminazione crociata, nonche' il rispetto dei  valori
massimi  di  sostanze  e  prodotti  indesiderabili  stabiliti   dalla
direttiva 74/63/CEE e, in caso di alimenti  destinati  all'immissione
in commercio,  i  tenori  di  componenti  analitici  stabiliti  dalla
direttiva  79/373/CEE.  E'  ammesso  il  ricorso  ad  un  laboratorio
esterno. 
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo  al
controllo della qualita' che preveda, in  particolare,  il  controllo
dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e  le
frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro  frequenza,
il rispetto della specifiche e,  in  caso  di  non  conformita'  alle
medesime, il  destino  delle  materie  prime,  in  particolare  delle
materie prime  contenenti  elevati  tenori  di  sostanze  e  prodotti
indesiderabili e gli alimenti composti. 
Campioni di ciascun lotto di alimento composto  o  di  ciascuna  fase
definita della produzione in caso di fabbricazione  continua  vengono
prelevati in quantita' sufficiente secondo una procedura prestabilita
dal fabbricante e vengono conservati per fini di  "rintracciabilita'"
in caso di immissione in commercio, o in modo  regolare  in  caso  di
fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante. Questi  campioni
vengono  sigillati  ed  etichettati  in  modo  da  essere  facilmente
identificati; essi vengono conservati in condizioni di  magazzinaggio
atte ad escludere qualsiasi variazione o  alterazione  anomala  della
composizione del campione. Essi devono essere tenuti  a  disposizione
delle competenti  autorita'  per  un  periodo  adeguato  in  funzione
dell'utilizzazione di tali alimenti. 
 
5. Magazzinaggio 
 
Le materie prime, in particolare le materie prime contenenti  elevati
tenori di prodotti e sostanze indesiderabili, e gli alimenti composti
conformi e non conformi alle specifiche, devono essere  immagazzinati
in recipienti appropriati o in luoghi progettati, adattati e soggetti
a manutenzione  allo  scopo  di  garantire  le  buone  condizioni  di
magazzinaggio. 
Devono essere adottate misure preventive  in  modo  da  evitare,  per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -
se necessario - d'un piano di lotta. 
I  prodotti  devono  essere  conservati  in  modo  da  poter   essere
facilmente identificati senza possibile confusione  o  contaminazione
crociata  tra  i  diversi  prodotti  sopra  menzionati,  nonche'  con
sostanze medicamentose o alimenti medicamentosi oppure con additivi o
premiscele di additivi. Gli  alimenti  composti  destinati  a  essere
messi  in  circolazione  devono  essere  conformi  alle  disposizioni
previste dalla direttiva 79/373/CEE. 
 
6. Documentazione 
 
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli 
 
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a
definire e a garantire la padronanza dei punti critici  del  processo
di fabbricazione e a predisporre ed attuare  un  piano  di  controllo
della qualita', e deve in  particolare  conservare  i  risultati  dei
controlli. Tale documentazione deve  essere  conservata  in  modo  da
consentire di ripercorrere l'iter del processo  di  fabbricazione  di
ciascun lotto e di individuare, in caso di immissione  in  commercio,
le responsabilita' specifiche in caso di reclamo. 
 
6.2. Registrazione degli alimenti composti 
 
Affinche'   sia   possibile   ripercorrere   l'intero   iter    della
fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati: 
- nome e indirizzo dei fornitori di materie prime  contenenti  tenori
eleati di sostanze e prodotti  e  prodotti  indesiderabili,  data  di
consegna; 
- natura e quantita'  degli  alimenti  fabbricati  con  l'indicazione
della ata di fabbricazione. 
 
7. Reclami e ritiro dei prodotti 
 
Il fabbricante deve approntare  un  sistema  di  registrazione  e  di
evasione dei reclami. Analogamente, egli deve  poter  approntare,  se
necessario,  un  sistema  che  consenta  di  ritirare  rapidamente  i
prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il  fabbricante  deve
definire con procedure scritte il destino dei prodotti ritirati  che,
prima di essere eventualmente rimessi in circolazione, devono  essere
sottoposti,  ai  fini  di  una  nuova  valutazione,  a  controllo  di
qualita'. 
 
 
 
CAPITOLO II 
 
Requisiti minimi per gli stabilimenti e gli intermediari di cui  agli
articoli 7 e 8 (soggetti a registrazione) 
 
 
 
CAPITOLO II.a) 
 
 
Additivi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e d)e 
all'articolo 8, comma 1 
 
 - Vitamine, provitamine e sostanze 
   con effetto analogo chimicamente 
   ben definite: tutti gli additivi del gruppo ad 
                                      eccezione delle vitamine A e D 
 - Oligoelementi: tutti gli additivi del gruppo 
                                      ad eccezione di Cu e Se 
 - Carotenoidi e xantofille: tutti gli additivi del gruppo 
 - Enzimi: tutti gli additivi del gruppo 
 - Microrganismi: tutti gli additivi del gruppo 
 - Sostanze con effetti antiossidanti: soltanto quelle per le quali 
                                       e' stabilito un tenore massimo 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO II.b) 
 
Additivi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c) 
e d) lettere c) e d) 
 
 - Vitamine, provitamine e sostanze 
   con effetto analogo chimicamente 
             ben definite: tutti gli additivi del gruppo 
 - Oligoelementi: tutti gli additivi del gruppo 
 - Carotenoidi e xantofille tutti gli additivi del gruppo 
 - Enzimi: tutti gli additivi del gruppo 
 - Microrganismi: tutti gli additivi del gruppo 
 - Sostanze con effetti antiossidanti: soltanto quelle per le quali 
                                         e' fissato un tenore massimo 
 
 
CAPITOLO II.c) 
 
Requisiti  minimi  che  devono  soddisfare  gli  stabilimenti  e  gli
intermediari di cui all'articolo 7, comma  2,  lettere  a)  e  b),  e
all'articolo 8, comma 1,(additivi per i quali e' stabilito un  tenore
massimo e che non sono enumerati nei capitolo I.1.a.); premiscele  di
additivi enumerati  nel  capitolo  II.a);  gli  stabilimenti  di  cui
all'articolo 7, comma 2, lettere c)  e  d),  "alimenti  composti  che
contengono premiscele di additivi enumerati nel capitolo II.b) oppure
additivi enumerati nel capitolo II.a)". 
 
1. Impianti e apparecchiature 
 
Gli impianti e le apparecchiature  tecniche  devono  essere  situati,
progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione  in  modo  tale  da
essere idonei alle operazioni di fabbricazione degli additivi,  delle
premiscele di additivi, degli alimenti composti contenenti additivi o
premiscele di additivi in questione ("prodotti in questione"). 
 
2. Personale 
 
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e
in possesso delle competenze e delle  qualifiche  prescritte  per  la
fabbricazione dei "prodotti in questione". 
 
3. Produzione 
 
Deve essere designata una persona qualificata  e  responsabile  della
produzione, persona che,  in  caso  di  fabbricazione  per  esclusivo
bisogno del fabbricante, puo' eventualmente  essere  esterna  ma  che
agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante. 
Il fabbricante deve accertarsi che le  varie  fasi  della  produzione
siano svolte in modo da ottenere la qualita' ricercata dei  "prodotti
in questione", conformi - secondo i casi -  alle  disposizioni  della
direttiva 70/524/CEE o della direttiva 79/373/CEE. 
 
4. Controllo di qualita' 
 
Deve essere designata una  persona  qualificata  e  responsabile  del
controllo di qualita', persona che,  in  caso  di  fabbricazione  per
esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere esterna,
ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante. 
Il fabbricante deve approntare ed attuare un piano  di  controllo  di
qualita' per garantire e verificare che  i  "prodotti  in  questione"
siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e, secondo  i
casi, alle disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE  e  dalla
direttiva 79/373/CEE. 
Per  fini  di  "rintracciabilita'"  vengono  prelevati  e  conservati
campioni, se del  caso,  per  ciascun  lotto  o  per  ciascuna  parte
definita di produzione in caso di fabbricazione continua  o  in  modo
regolare  in  caso  di  fabbricazione  per  esclusivo   bisogno   del
fabbricante. Tali campioni devono essere tenuti a disposizione  delle
autorita'  competenti   per   un   periodo   adeguato   in   funzione
dell'utilizzazione di tali alimenti. 
 
5. Magazzinaggio 
 
Le materie prime,  gli  additivi,  i  supporti,  le  premiscele,  gli
alimenti composti devono essere immagazzinati in  luoghi  progettati,
adattati e soggetti a manutenzione  allo  scopo  di  garantire  buone
condizioni di magazzinaggio. 
I  prodotti  devono  essere  conservati  in  modo  da  poter   essere
facilmente identificati senza possibile confusione  o  contaminazione
crociata  tra  i  diversi  prodotti  sopra  menzionati,  nonche'  con
sostanze medicamentose o alimenti medicamentosi. I prodotti destinati
ad  essere  immessi  sul  mercato  devono,  se   del   caso,   essere
condizionati  e  etichettati  in   conformita'   delle   disposizioni
previste, secondo i casi dalla direttiva 70/524/CEE e dalla direttiva
79/373/CEE. 
 
6. Registrazione 
 
Affinche'   sia   possibile   ripercorrere   l'intero   iter    della
fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati: 
a) per gli additivi: 
- natura e quantita' degli additivi fabbricati,  rispettive  date  di
fabbricazione e, se del caso, numero di lotto o di parte definita 
della produzione in caso di fabbricazione continua, nonche' 
- nomi e indirizzi degli intermediari o utilizzatori  (fabbricanti  o
allevatori) cui sono stati  consegnati  gli  additivi,  indicando  la
natura e la qualita' degli  additivi  consegnati,  e,  se  del  caso,
numero di lotto o di parte  definita  della  produzione  in  caso  di
fabbricazione continua; 
b) per le premiscele: 
- nome e indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli  intermediari,
natura e quantita' degli additivi utilizzati e, se del  caso,  numeri
di  lotto  o  di  parte  definita  della  produzione   in   caso   di
fabbricazione continua, 
- data di fabbricazione della premiscela, se del caso numero di 
lotto, nonche' 
- nome e indirizzo  degli  intermediari  o  dei  fabbricanti  cui  la
premiscela e' stata consegnata, natura e quantita'  della  premiscela
consegnata, se del caso numero di lotto; 
c) per gli alimenti composti contenenti premiscele di additivi: 
-  nome  e  indirizzo  dei  fabbricanti   di   premiscela   o   degli
intermediari, se del caso numero di lotto, natura e  quantita'  della
premiscela utilizzata, 
- nome e indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli  intermediari,
natura e quantita' di additivo utilizzato, numero di lotto o di parte
definita della produzione in caso di fabbricazione continua, nonche' 
-  natura,  quantita'  e  data  di   fabbricazione   degli   alimenti
fabbricati. 
 
7. intermediari di cui all'articolo 8, comma 1 
 
Qualora un fabbricante consegni additivi ad una persona che  non  sia
un fabbricante o un allevatore, oppure premiscele ad una persona  che
non sia un fabbricante, questa  persona  o  gli  eventuali  ulteriori
intermediari che condizionino, immagazzinino, mettano in circolazione
sono anch'essi soggetti, secondo l'attivita' svolta, agli obblighi di
cui ai punti 4, 5 e 6 e, in caso di condizionamento, agli obblighi di
cui al punto 3.