(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                         Comitato Permanente 
 
  1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della
Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti. 
 
  2. Le  Parti  firmatarie  che  non  abbiano  ancora  ratificato  la
Convenzione partecipano alle Sessioni  del  Comitato  Permanente  con
status di osservatori. Lo stesso status puo' inoltre essere  concesso
ad ogni Paese  alpino  che  non  abbia  ancora  firmato  la  presente
Convenzione e ne faccia richiesta. 
 
  3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno. 
 
  4.  Il  Comitato  Permanente  delibera  inoltre   sulle   modalita'
dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti
di organizzazioni governative e non governative. 
 
  5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume
la presidenza del Comitato Permanente. 
 
  6.  Il  Comitato  Permanente  espleta  in  particolare  i  seguenti
compiti: 
 
  a) esamina le informazioni  trasmesse  dalle  Parti  contraenti  ai
sensi dell'articolo 5  paragrafo  4  per  presentarne  rapporto  alla
Conferenza delle Alpi, 
 
  b) raccoglie e valuta  la  documentazione  relativa  all'attuazione
della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la  sottopone
all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6, 
 
  c) riferisce  alla  Conferenza  delle  Alpi  sull'attuazione  delle
delibere da essa adottate; 
 
  d) prepara  le  sessioni  della  Conferenza  delle  Alpi  nei  loro
contenuti, e puo'' proporre  punti  dell'ordine  del  giorno  nonche'
ulteriori misure relative  all'attuazione  della  Convenzione  e  dei
rispettivi Protocolli, 
 
  e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione  di  Protocolli  e
raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera  a)  e  coordina  la
loro attivita', 
 
  f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti  di  Protocollo  in
una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi, 
 
  g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni  per
la realizzazione degli obiettivi contenute nella  Convenzione  e  nei
Protocolli. 
 
  7.  Le  delibere  nel  Comitato  Permanente  vengono  adottate   in
conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7.