Articolo 8 Comitato Permanente 1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti. 2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status puo' inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta. 3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalita' dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative. 5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente. 6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti: a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi, b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6, c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate; d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e puo'' proporre punti dell'ordine del giorno nonche' ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli, e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera a) e coordina la loro attivita', f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi, g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli. 7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7.