(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1999, N. 308 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, lettera  a),  capoverso  1,  dopo  le  parole:  "somme
aggiuntive" sono inserite le seguenti: "come definite all'articolo 1,
commi 217 e seguenti,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e
successive modificazioni"; dopo le parole: "uno  o  piu'  consulenti"
sono   inserite   le    seguenti:    "con    comprovata    esperienza
tecnico-economica"; e sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio
dell'operazione di cartolarizzazione,  scelto  con  l'assistenza  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
secondo procedure  competitive  tra  primarie  societa'  operanti  in
esclusiva nel  settore  del  monitoraggio  e  della  valutazione.  Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS,  riferisce  al
Parlamento ogni sei mesi, a  decorrere  dalla  data  di  costituzione
della societa' di cui al comma 4, sui risultati  economico-finanziari
conseguiti"; 
   al comma 1, la lettera b) e sostituita dalla seguente: 
   "b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Le tipologie e  il  valore  nominale  complessivo  dei  crediti
ceduti, il prezzo iniziale, a  titolo  definitivo,  le  modalita'  di
pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche'  le  caratteristiche
dei titoli da emettersi o dei prestiti  da  contrarre  ai  sensi  del
comma 5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata,  sono
determinati con uno o piu'  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli  e  i
prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte  della
garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove  accordata,  sara'
concessa con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica, che stabilira' i  limiti  e  le  condizioni
della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti
di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18  e
18-bis. I  valori  dei  crediti  ceduti  nel  1999  saranno  tali  da
determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle
previste nella quantificazione degli effetti finanziari del  presente
articolo""; 
   al comma 1, lettera e), le  parole:  ",  e  non  trovano  altresi'
applicazione gli articoli da 2410 a  2420  del  codice  civile"  sono
soppresse; e  dopo  le  parole:  "non  residenti"  sono  inserite  le
seguenti: ", esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato  individuati  dal  decreto  del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,"; 
   al comma 1, lettera f), capoverso 6, le parole:  "e'  obbligato  a
iscrivere a ruolo i crediti ceduti," sono sostituite dalle  seguenti:
"iscrive a  ruolo  i  crediti  oggetto  della  cessione,  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  24  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46,"; e dopo le parole: "30  novembre  1999,"  sono
inserite le seguenti: "dei crediti"; 
   al comma 1, lettera h), la parola: "soppresso" e' sostituita dalla
seguente: "abrogato"; 
   al comma 1, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
   "m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente: 
  "18. L'INPS, al fine di realizzare  celermente  i  propri  incassi,
puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i
Ministeri vigilanti e attraverso delibere del  proprio  consiglio  di
amministrazione, alla cessione dei erediti di cui al comma 2,  quarto
periodo. La cessione,  al  momento  del  trasferimento  del  credito,
produce la liberazione del cedente nei confronti  del  cessionario  e
non puo' essere effettuata  per  una  entita'  complessiva  inferiore
all'ammontare dei contributi""; 
   al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
   "n) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
  "18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si  applica
la legge 30 aprile 1999, n. 130""; 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. Il primo dei decreti di  cui  all'articolo  13,  comma  2,
primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come  sostituito
dal comma 1, lettera b), del  presente  articolo,  e'  emanato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Gli  eventuali  successivi  decreti
sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio  di  ciascuna
ulteriore     fase     tecnico-operativa      dell'operazione      di
cartolarizzazione". 
   All'articolo 2: 
   al comma 1, lettera a), le parole: "ovvero trasferite alla  stessa
in  gestione  della  societa'  cessionaria"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "ovvero trasferiti alla stessa in gestione  dalla  societa'
cessionaria"; 
   al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  "crediti  d'imposta"  e'
inserita la seguente: "e". 
L'articolo 3 e' soppresso