(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                      Al Ministro dell'interno

   Il  signor  Francesco Mari e' stato eletto consigliere comunale di
Noia (NA) nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004.
   A conclusione di una serie di complesse indagini investigative, in
esito  alle  quali  e'  stata  rilevata  la  presenza  nel territorio
comunale   di   una   forte   e  radicata  organizzazione  criminale,
l'autorita'   giudiziaria   ha   disposto  un'ordinanza  di  custodia
cautelare  nei confronti del suddetto amministratore, indagato per il
delitto  di  cui all'art. 416-bis del codice penale ( con riferimento
al locale sodalizio criminale) e per estorsione.
   Nel provvedimento restrittivo viene evidenziato come i gravi reati
ascritti   delineano  un  complesso  intreccio  con  la  criminalita'
organizzata,  volto  a condizionare la vita amministrativa dell'ente,
nel  quale  la  figura  del  signor  Mari occupa sicuramente un ruolo
rilevante.
   Emerge   altresi',  dall'impianto  accusatorio  del  provvedimento
cautelare,   che   i  rapporti  del  signor  Mari  con  gli  ambienti
malavitosi,  in  particolare  con  una famiglia di nota e consolidata
tradizione   camorristica,   abbiano   assunto   connotati  di  grave
turbativa,   in   particolare   in   occasione   dell'ultima  tornata
elettorale,  evidenziando  come  il  citato amministratore, agendo in
sinergia   con   esponenti  della  locale  cosca,  abbia  cercato  di
condizionare  l'esito  delle  elezioni  al  fine  di  far eleggere il
candidato gradito alla criminalita' locale.
   Le   risultanze   investigative   descrivono   il  consigliere  in
questione,   coinvolto   in   una   serie  di  interessi  affaristico
amministrativi,  come persona di fiducia del locale clan al punto che
lo  stesso  avrebbe collaborato all'organizzazione di un attentato in
danno  di  un affiliato della cosca avversaria ed evidenziano come lo
stesso  tuttora  abbia molteplici legami con esponenti della politica
in ambito regionale in favore dei quali si propone come procacciatore
di  voti  con atteggiamento finalizzato a consolidare un collegamento
affaristico  mafioso  con  personaggi  che  possano,  a vario titolo,
contribuire all'economia del clan.
   La  gravita'  delle  pendenze  processuali ed il contesto in cui i
fatti  addebitati  sono maturati delineano un profilo del consigliere
Mari  in  netto  contrasto con l'esercizio della pubblica funzione di
cui il medesimo e' investito.
   La presenza nell'organo elettivo del menzionato amministratore da'
luogo    a    gravi    rischi   di   condizionamento   dell'attivita'
dell'amministrazione comunale; infatti, al cessare della misura della
sospensione  cautelare dalla carica, il reintegro dell'amministratore
nel  consiglio  comunale  potrebbe  pregiudicare la regolare gestione
dell'ente nell'imminenza dell'avvio della competizione elettorale.
   Risulta  pertanto  evidente che la permanenza del signor Francesco
Mari nella carica elettiva di consigliere rischia di compromettere la
legalita'  e  la  trasparenza  dell'azione  amministrativa, con grave
pericolo   di   turbativa   dell'ordine   pubblico   considerato  che
l'attivita' dello stesso si e' rilevata strumentale al perseguirnento
di interessi della criminalita' organizzata.
   Tale   contesto  giustifica,  ragionevolmente,  sulla  base  delle
circostanze  di  fatto  illustrate,  un  giudizio  di attualita' e di
concretezza  della compromissione di quel complesso di beni primari e
valori sociali fondamentali nei quali si sostanzia l'ordine pubblico.
   Il  prefetto  di  Napoli,  accertato  il configurarsi dell'ipotesi
prevista  dall'art.  142  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  ha  formulato  proposta  per  l'adozione  del  provvedimento di
rimozione  del  signor  Francesco  Mari  dalla  carica di consigliere
comunale.
   Cio'  premesso,  si  ritiene  che  sussistano  le  condizioni  per
addivenire  alla citata rimozione ricorrendo la fattispecie dei gravi
motivi  di  ordine  pubblico  disciplinata  dall'art. 142 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   Si  sottopone,  pertanto,  alla firma della S.V. l'unito schema di
decreto  con  il  quale  si  provvede  alla  rimozione  del  suddetto
amministratore dalla carica.
    Roma, 16 marzo 2009
                                           Il Capo Dipartimento: Pria