Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ESINO» All'art. 2, comma 2, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e' sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche»; All'art. 2, comma 3, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e' sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Marche»; All'art. 4, comma 4, dopo «E' consentita l'irrigazione di soccorso, » eliminare la dicitura «prima dell'invaiatura per non piu' di due interventi per il periodo primaverile-estivo.» All'art. 4 eliminare i commi 9 e 10: «Pertanto la resa ettaro/ettolitro di vino sara' per l'Esino biando di 105 ettolitri e per l'Esino rosso di 98 ettolitri. La resa media per ceppo sara' di kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso». All'art. 5 dopo l'ultimo comma inserire la frase «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.». All'art. 6 le diciture «gradazione alcolica complessiva minima», «estratto secco netto minimo» e «per mille» sono sostituite rispettivamente con «titolo alcolometrico volumico totale minimo», «estratto non riduttore minimo» e «g/l». Eliminare l'ultimo capoverso «presenza di almeno il 30% di vino ottenuto dalla macerazione carbonica delle uve.». Dopo l'ultimo comma inserire i seguenti commi: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.». E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.». All'art. 7 inserire l'articolo 8 - Confezionamento: «E' vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.».