(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ESINO»
   All'art. 2, comma 2, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni
raccomandati  od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e'
sostituita  con  «Possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca bianca
idonei alla coltivazione nella regione Marche»;
   All'art. 2, comma 3, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni
raccomandati  od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e'
sostituita  con «Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei
alla coltivazione nella regione Marche»;
   All'art.   4,  comma  4,  dopo  «E'  consentita  l'irrigazione  di
soccorso, » eliminare la dicitura «prima dell'invaiatura per non piu'
di due interventi per il periodo primaverile-estivo.»
   All'art.   4   eliminare  i  commi  9  e  10:  «Pertanto  la  resa
ettaro/ettolitro  di vino sara' per l'Esino biando di 105 ettolitri e
per  l'Esino  rosso di 98 ettolitri. La resa media per ceppo sara' di
kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso».
   All'art.  5  dopo  l'ultimo comma inserire la frase «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
   All'art.  6  le diciture «gradazione alcolica complessiva minima»,
«estratto   secco   netto  minimo»  e  «per  mille»  sono  sostituite
rispettivamente  con  «titolo  alcolometrico volumico totale minimo»,
«estratto non riduttore minimo» e «g/l».
   Eliminare  l'ultimo  capoverso  «presenza di almeno il 30% di vino
ottenuto dalla macerazione carbonica delle uve.».
   Dopo  l'ultimo comma inserire i seguenti commi: «In relazione alla
eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno il sapore dei vini
puo' rilevare lieve sentore di legno.».
   E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche   dei   vini  -  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti
dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.».
   All'art.  7  inserire  l'articolo 8 - Confezionamento: «E' vietato
l'utilizzo  della  bottiglia  a forma di anfora. Sono ammessi tutti i
sistemi di chiusura vigenti.».