(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                      del decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009

   Lo  Statuto  della  Seconda  Universita'  degli  studi di Napoli -
emanato  con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato
con  decreto  rettorale  n. 3063 del 4 luglio 2001, e successivamente
modificato  ed  integrato con decreti rettorali n. 2894 del 17 luglio
2003,  decreto  pettorale  n.  570  del  20  febbraio  2006 e decreto
rettorale  n. 2187 del 18 luglio 2006 - e' ulteriormente modificato e
integrato come segue:
(vedi nota 1)

   All'art.  1  (Finalita'  istituzionali) sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  La  seconda  universita'  degli  studi  di  Napoli, di seguito
denominata universita' o ateneo, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.  Promuove  il  progresso  della  cultura  e  delle  scienze
attraverso  la  ricerca  e  la  didattica  e  cosi' contribuisce allo
sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo e'
il rettorato di Caserta.
   Il comma 2 e' abrogato.
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   3. L'ateneo assicura liberta' di ricerca e di studio, nel rispetto
dei diritti fondamentali e della dignita' della persona, senza alcuna
discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i piu' capaci
e meritevoli.
   I commi 4 e 5 sono abrogati.
   All'art.  2  (Principi  di  autonomia)  sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.   L'ateneo   disciplina   la   propria  autonomia  scientifica,
didattica,  organizzativa, finanziaria e contabile secondo i principi
sanciti dal presente statuto e dai regolamenti.
   Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
   1-bis.  La liberta' di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo
e'  garantita  secondo  i principi costituzionali e coordinata con le
esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono.
   All'art.  3  (Principi  organizzativi  e  di  funzionamento)  sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  L'organizzazione  e  l'attivita' dell'ateneo sono informate ai
principi  di trasparenza, pubblicita', partecipazione, decentramento,
responsabilita'  e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione,
valutazione e controllo.
   All'art.   4   sono   apportate   le   seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   La rubrica dell'art. 4 (Attivita' di ricerca) e' cosi' sostituita:
   Art. 4 (Attivita' istituzionali).
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1. La ricerca e la didattica sono attivita' istituzionali primarie
dell'ateneo.  Per  la  facolta' di medicina e chirurgia, e' attivita'
istituzionale,  a supporto delle attivita' di didattica e di ricerca,
anche quella assistenziale.
   Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
   1-bis. L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:
    - laurea;
    - laurea magistrale e/o specialistica;
    - specializzazione;
    - dottorato di ricerca;
    - master di primo livello;
    - master di secondo livello.
   1-ter.  Le  procedure  per  il rilascio dei titoli di studio e gli
ordinamenti  didattici  dei singoli corsi di studio sono disciplinati
dal  regolamento  didattico  di ateneo, in conformita' alla normativa
vigente.
   1-quater. Gli  studenti  frequentano le lezioni e partecipano alle
altre  attivita'  didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti,
del presente statuto e dei regolamenti.
   1-quinquies.  L'ateneo  assicura  attivita'  di  orientamento  per
l'iscrizione  agli studi universitari, predispone servizi di tutorato
per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attivita'
di orientamento post-universitario.
   Gli   articoli  5  (Attivita'  didattica)  e  6  (Altre  attivita'
istituzionali) sono abrogati.
   All'art.  7  (Rapporti nazionali ed internazionali) sono apportate
le seguenti modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  L'ateneo  collabora  con  organismi nazionali e internazionali
alla  definizione  e  alla realizzazione di programmi di cooperazione
scientifica e di formazione.
   Alla  lettera  b) del comma 2 la locuzione «personale non docente»
viene      sostituita      con      «personale     dirigenziale     e
tecnico-amministrativo».
   All'art.  8  (Risorse  finanziarie)  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Le  fonti  di  finanziamento  dell'ateneo  sono  costituite da
trasferimenti  dello  Stato  e  di  altri enti pubblici e privati, da
finanziamenti comunitari e da entrate proprie.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2. Le entrate proprie sono costituite da:
    a) tasse e contributi degli studenti;
    b) contributi volontari e atti di liberalita';
    b)-bis proventi di attivita' e rendite, anche patrimoniali.
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
   2-bis. Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche
il  costo  dei  servizi  didattici  offerti, le condizioni economiche
dello studente, nonche' il profitto dei suoi studi.
   Il comma 3 e' abrogato.
   Dopo  l'art.  8  (Risorse  finanziarie)  e'  aggiunto  il seguente
articolo:
   Art. 8-bis (Attivita' di servizio per ulteriori risorse). - 1. Nel
rispetto   della   propria  autonomia  e  nell'ambito  delle  proprie
attivita'  didattiche  e di ricerca, l'ateneo puo' svolgere attivita'
di servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate da appositi
regolamenti.
   L'art. 9 (Norme) e' abrogato.
   All'art.  10  (Statuto) sono apportate le seguenti modificazioni e
integrazioni:
   Al  comma  1 la locuzione «legislazione vigente» e' sostituita con
la locuzione «vigente legislazione».
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Le  modifiche  dello  statuto sono deliberate, su proposta del
rettore,   dal   senato   accademico,   a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  sentiti  le  facolta',  i dipartimenti e il consiglio di
amministrazione,   nonche',   per   quanto  di  loro  pertinenza,  le
organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.
   Al  comma 3 la locuzione «dopo aver espletato» e' sostituita dalla
parola «espletate».
   Il comma 4 e' cosi' sostituito:
   4.  Lo  statuto  e  le  sue  modificazioni  entrano  in  vigore il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla gazzetta
ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attivita'
didattiche,  che  entrano in vigore dall'anno accademico successivo a
quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
   All'art.  11  (Regolamenti  di  Ateneo) sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto,
della  legislazione universitaria e delle norme di carattere generale
che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.
   Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
   1-bis.   Sono  deliberati  dagli  organi  collegiali  di  governo,
trasmessi  al  Ministero  dell'Istruzione  dell'Universita'  e  della
Ricerca  per  il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168,
nonche',  relativamente al regolamento di cui alla successiva lettera
c),   dall'art.   11   della   legge  19  novembre  1990  n.  341,  e
successivamente   emanati   con   decreto  del  rettore,  i  seguenti
regolamenti:
    a) il regolamento generale di ateneo;
    b)  il  regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita';
    c) il regolamento didattico di ateneo.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Il  regolamento  generale  di  ateneo,  approvato  dal  senato
accademico  e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facolta' e
i   dipartimenti,   disciplina   le  norme  quadro  organizzative  di
competenza dell'ateneo, fra le quali:
    a)  le  modalita'  per  la  richiesta  di  istituzione  di  nuove
strutture didattiche e di ricerca;
    b)   le   modalita'   di   istituzione   di  strutture  e  centri
interuniversitari;
    c) le modalita' per le designazioni elettive e per le nomine e le
eventuali surrogazioni.
   Il comma 4 e' cosi' sostituito:
   4.  Il  regolamento  didattico  di ateneo disciplina l'ordinamento
degli  studi  dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con
valore  legale  e  di  tutti  gli altri corsi tenuti dall'universita'
medesima,  nonche'  le  attivita'  formative  di cui all'art. 6 della
legge  19  novembre  1990,  n.  341 ed al decreto del MIUR 22 ottobre
2004,  n.  270.  Il  regolamento  e' approvato dal senato accademico,
sentite  le  facolta',  previa  osservanza  delle  procedure previste
dall'art. 11, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
   Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
   4-bis.  Sono altresi' deliberati dal senato accademico, sentito il
consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore,
i seguenti regolamenti:
    1) il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei
docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006 n.
164);
    2)  il  regolamento  per  la  chiamata dei professori ordinari ed
associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge
4  novembre  2005,  n.  230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164);
    3)  ogni  altro  regolamento  per  il  quale  la legge preveda il
controllo  di  legittimita'  e  di  merito  da  parte  del competente
Ministero,  ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989,
n. 168.
   4-ter.  Il  rettore,  previo  parere  del senato accademico, emana
ulteriori   regolamenti   esecutivi   del  presente  statuto,  ovvero
indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.
   4-quater. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano
in  vigore  secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne
dispone altresi' le forme di pubblicita'.
   L'art. 12 (Altri regolamenti) e' abrogato.
   All'art.  13  (Tipologia)  dopo le parole «giunta di ateneo», sono
aggiunte le parole «il collegio dei presidi»;
   All'art.  14 (Il Rettore) sono apportate le seguenti modificazioni
ed integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Il  rettore  e'  eletto tra i professori dell'ateneo, di prima
fascia,  a  tempo  pieno  o  che dichiarino di optare per il regime a
tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici
ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo
e'  fissato  alla  data  del  decreto  di  indizione delle elezioni e
spetta:
    a)  a  tutti  i  professori  di ruolo e fuori ruolo di prima e di
seconda fascia;
    b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo
ad  esaurimento,  entrambi  di  seguito denominati ricercatori, negli
organi  di governo collegiali dell'ateneo e nei consigli di facolta',
nonche'    ai    rappresentanti    del   personale   dirigenziale   e
tecnico-amministrativo  e  ai  rappresentanti  degli  studenti  negli
organi di governo collegiali dell'ateneo;
    c)   al   personale  dirigenziale  e  tecnico-amministrativo  non
richiamato nella precedente lett. b), con rapporto di lavoro organico
a  tempo  indeterminato  con  l'ateneo,  i  cui  voti,  con  apposito
regolamento,  sono  complessivamente  valutati  nella  misura  del 6%
dell'elettorato  attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della
distribuzione  di  tale  personale  sui  cinque  poli  universitari e
nell'amministrazione  centrale,  e  garantisce pari peso ad ognuna di
queste sei articolazioni.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Il  rettore  e'  nominato  dal  Ministro dell'universita', con
proprio  decreto;  entra  in  carica  all'inizio dell'anno accademico
successivo  alla  nomina,  ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed
esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di
vigilanza  di  tutte  le  attivita' istituzionali dell'ateneo e delle
relative  strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge
ad altre strutture dell'ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, la
nomina del rettore subentrante ha effetto immediato ed in tal caso il
quadriennio  decorre  dall'inizio dell'anno accademico immediatamente
successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   3.  L'ateneo,  anche  per  le sue strutture autonome e decentrate,
nonche' per l'attivita' amministrativa, sta in giudizio per mezzo del
rettore,  che  ne  ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che
nomina i difensori.
   Al   comma   4   sono   apportate  le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
    alla  lettera b) le parole «dell'universita'» sono sostituite con
le parole «dell'ateneo»;
    la lettera d) e' abrogata;
    le lettera f) e g) sono cosi' sostituite:
     f)  in  ragione  delle  esigenze delle strutture didattiche e di
ricerca  e  in  attuazione  degli  indirizzi  degli organi di governo
dell'ateneo,  adottare  gli  atti  e  i  provvedimenti  che impegnano
l'ateneo  ed  esercitare  i  poteri  di  spesa  relativi,  secondo le
modalita',  i  limiti  e  le  procedure  previste dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
     g)  sovrintendere  all'attuazione delle delibere degli organi di
governo dell'ateneo;
    la lettera i) e' abrogata;
    alla  lettera  p)  la  locuzione  «dagli  organi di indirizzo» e'
sostituita con la locuzione «dal senato accademico».
   La lettera s) e' abrogata.
   La lettera v) e' cosi' sostituita:
    v)  conferire,  sentito  il  senato accademico ed il consiglio di
amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo
tra  i  dirigenti  dell'ateneo  o  di  altra  universita'  o di altra
amministrazione  pubblica.  L'incarico  puo' essere conferito anche a
persona  di  comprovata qualificazione professionale che abbia svolto
attivita'  presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
   La lettera z) e' cosi' sostituita:
    z)    esercitare    ogni    altra    attribuzione    demandatagli
dall'ordinamento  universitario,  dal presente statuto o dai relativi
regolamenti.
   Il comma 5 e' cosi' sostituito:
   5.  Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore
vicario  che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza
o impedimento. Il pro-rettore vicario e' membro di diritto del senato
accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
   Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
   5-bis. Il rettore puo' nominare fino a sei pro-rettori funzionali,
al   fine   di   promuovere  e  coordinare  l'attivita'  dell'ateneo,
attribuendo  loro compiti di coordinamento di settori strategici, con
relativa  delega. Il rettore conferisce altresi' deleghe specifiche a
docenti di sua fiducia.
   5-ter.  Il rettore puo' inoltre nominare fino ad un massimo di sei
delegati alla firma degli atti di propria competenza.
   All'art.   15   sono   apportate   le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   La   rubrica   dell'art.   15  (Il  Senato  accademico)  e'  cosi'
sostituita:
   Art. 15 (Il Senato accademico: composizione).
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Il  senato accademico e' costituito con decreto del Rettore ed
e' composto da:
    a) il rettore medesimo, che lo presiede;
    b) il pro-rettore vicario;
    c) i presidi di facolta';
    d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
    e)   il   presidente   di  ciascuna  delle  unita'  organizzative
decentrate  di  cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite,
eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
    f) tre rappresentanti dei ricercatori in rappresentanza di almeno
due facolta' dell'ateneo;
    g)    tre    rappresentanti    del   personale   dirigenziale   e
tecnico-amministrativo;
    h)  rappresentanti  degli  studenti  nel numero corrispondente al
minimo previsto dalla vigente legislazione;
    i)  il  direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con
voto consultivo.
   Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
   1-bis.   Possono  altresi'  partecipare  alle  sedute  del  senato
accademico,  su  invito  del  rettore  e  senza  diritto  di  voto, i
pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Le  componenti rappresentative del senato accademico durano in
carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli
studenti,  che  durano  in  carica  tre anni accademici, e sono tutti
rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis.  I  presidi  e il presidente del consiglio dei direttori di
dipartimento  possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro
assenza o impedimento.
   I commi 3 e 5 sono abrogati.
   Dopo l'art. 15 e' aggiunto il seguente articolo:
   Art.  15-bis  (Funzioni  del  senato  accademico).  - 1. Il senato
accademico  e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due
mesi  ed  in  via  straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta
motivata un terzo dei suoi membri di diritto.
   2.    Il    senato    accademico    ha   funzioni   di   indirizzo
politico-programmatico:
    a) in materia di didattica e di ricerca;
    b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.
   3.  Il  senato  fornisce  indirizzi  programmatici al consiglio di
amministrazione  in  ordine  all'impiego  delle risorse finanziarie e
svolge  funzioni  di verifica periodica dell'attuazione dei programmi
da parte degli organi a cio' deputati.
   4.  Il  senato  accademico  approva  o  modifica  lo  statuto,  il
regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e
gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e
b)  del  precedente  comma  2  e  per  i  quali il suo intervento sia
richiesto da specifiche disposizioni di legge.
   5.  Spettano  inoltre  al senato accademico le altre competenze ad
esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali
concernenti  l'ordinamento  universitario, nonche' quelle individuate
con norme regolamentari di ateneo.
   All'art.   16   sono   apportate   le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   La rubrica dell'art. 16 (Il consiglio di amministrazione) e' cosi'
sostituita:
    Art. 16 (Il Consiglio di Amministrazione: composizione).
   La lettera a) del comma 1 e' cosi' sostituita:
    a) il rettore medesimo, che lo presiede;
   Dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
    c-bis) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
   Le lettere d), e), f) e h) sono cosi' sostituite:
    d)  quattro  professori di prima fascia, eletti dai professori di
prima fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
    e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di
seconda fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
    f)  quattro ricercatori eletti dai ricercatori, in rappresentanza
di almeno tre facolta' dell'ateneo;
    h)   quattro   rappresentanti   del   personale   dirigenziale  e
tecnico-amministrativo eletti dal personale stesso;
   Dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente lettera:
   l-bis)  un  rappresentante  della  camera  di  commercio regionale
designato tra i componenti dell'organo direttivo.
   Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
   1-bis.   Possono   partecipare   alle   sedute  del  consiglio  di
amministrazione,  su  invito  del  rettore e senza diritto di voto, i
pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione dura in carica quattro anni
accademici  e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili
per  una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica
tre  anni  accademici e sono rieleggibili immediatamente per una sola
volta.
   I commi 3 e il comma 4 sono abrogati.
   Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente articolo:
   Art.  16-bis  (Funzioni del Consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio  e'  organo  di  amministrazione in materia amministrativa,
finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
   2. Il Consiglio di amministrazione:
    a)  approva i bilanci di previsione e la contestuale assegnazione
delle  risorse  finanziarie  alle  strutture  decentrate  e  autonome
decentrate;
    b) approva il conto consuntivo;
    c)  attua  gli  indirizzi  del  senato  accademico che comportano
impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilita' delle risorse
finanziarie,  in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio
e    nei    limiti   previsti   dal   regolamento   di   ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;
    e)  determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi
in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;
    f)   approva   contratti,   convenzioni  e  progetti  di  propria
competenza  nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' di ateneo;
    g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione,
la  finanza  e la contabilita' di ateneo, il procedimento relativo ai
progetti,  le  aggiudicazioni  dei lavori e le acquisizioni di beni e
servizi   che   non   rientrano  nella  competenza  di  altro  organo
dell'ateneo,   assume   le   determinazioni  relative  alle  connesse
problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;
    h)  determina  l'ammontare dell'indennita' annua spettante per la
durata   dell'incarico:   al  rettore,  al  pro-rettore  vicario,  ai
pro-rettori  funzionali,  ai  presidenti  dei  poli,  ai  presidi, ai
direttori  di  dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonche'
agli  altri  componenti degli organi collegiali previsti nel presente
statuto;  determina altresi' l'ammontare dell'indennita', con spesa a
carico  dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi
di  ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed
istituite con atto normativo;
    i)  determina  annualmente  il  gettone  di presenza spettante ai
componenti  degli  organi  collegiali  di  ateneo, con esclusione dei
componenti di cui alla lettera h).
   3.  Il  consiglio  di  amministrazione  approva il regolamento per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita' di ateneo, ed il
regolamento generale di ateneo.
   4.  Spettano  inoltre  al  consiglio  di  amministrazione le altre
competenze  ad  esso  demandate  dal  presente  statuto e dalle norme
generali  e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche'
quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.
   L'art.  17-bis  (Il  consiglio  dei  direttori di dipartimento) e'
abrogato.
   Dopo  l'art.  17-bis(abrogato)  sono aggiunti i seguenti articoli:
art. 17-ter, 17-quater, 17-quinquies:
   Art.  17-ter  (Collegio dei Presidi). - 1. Il collegio dei presidi
e' presieduto e convocato dal rettore, secondo necessita' o quando ne
faccia  motivata  richiesta  almeno  un  terzo dei suoi membri, ed ha
funzioni  di  coordinamento  e  di monitoraggio delle attivita' delle
facolta' dell'ateneo.
   Art.  17-quater (Consiglio dei Direttori di Dipartimento). - 1. Il
consiglio dei direttori di dipartimento e' composto dai direttori dei
dipartimenti attivati nell'ateneo.
   2.  Il  consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico,
per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo
e di indirizzo dell'ateneo.
   3.  Il  consiglio,  in  relazione  alle  materie  di interesse dei
dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:
    a) politica della ricerca;
    b)  istituzione,  attivazione,  disattivazione, modifica, fusione
delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;
    c)  attivazione  di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui
partecipi l'ateneo;
    d)  rapporti  tra  i  dipartimenti  e  altre  strutture interne o
esterne all'ateneo;
    e)  criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad
altro dipartimento;
    f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;
    g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;
    h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;
    i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;
    j)  individuazione  dei  criteri  di  valutazione  dell'attivita'
scientifica dei dipartimenti;
    k)  individuazione  dei  criteri  di  assegnazione delle borse di
studio  di  ateneo  per  la  ricerca,  delle  borse  di  dottorato  e
post-dottorato;
    l)  programmi  di  sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle
reti telematiche;
    m)  rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo,
al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.
   4.  Il  consiglio  promuove  iniziative  finalizzate a favorire la
collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione
ai  centri  interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per
le  grandi attrezzature scientifiche e la omogeneita' delle procedure
amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.
   5.  Il  consiglio  e'  presieduto da un direttore di dipartimento,
eletto  a  scrutinio  segreto.  L'elettorato  attivo spetta a tutti i
membri del consiglio. L'eletto e' nominato con decreto del rettore.
   6.  Il  presidente  dura  in  carica due anni ed e' immediatamente
rieleggibile  una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui
uno con funzioni di vicario.
   7.   E'  istituita  la  giunta  del  consiglio  dei  direttori  di
dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di
diritto  i  due  vice-presidenti.  Gli altri membri della giunta sono
eletti  uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non
sono formalmente costituiti.
   8.  Le  funzioni  della  giunta  del  consiglio  dei  direttori di
dipartimento,   in   coerenza  con  i  compiti  delineati  nei  commi
precedenti  per  il  consiglio  dei  direttori  di dipartimento, sono
individuate  con  apposita  disciplina dettata dal medesimo consiglio
dei direttori di dipartimento.
   9.  Le  modalita'  di  elezione del presidente e della giunta e le
norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del
consiglio   dei  direttori  di  dipartimento,  che  e'  proposto  dal
consiglio  medesimo  e  trasmesso agli organi di governo dell'ateneo,
per  l'approvazione.  Il  regolamento  e'  adottato  con  decreto del
rettore.
   Art.  17-quinquies  (Garante  di  Ateneo).  -  1.  Il rettore puo'
nominare,   sentiti   il   senato   accademico   e  il  consiglio  di
amministrazione,  un garante di ateneo quale organo indipendente, che
puo' essere monocratico o collegiale.
   2.  La composizione, i compiti, le modalita' di funzionamento e la
durata  dell'organo  sono  disciplinati  da  apposito  regolamento di
ateneo.
   All'art.  18  (Il  Consiglio  degli  Studenti)  sono  apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Il  consiglio  degli  studenti  e' composto dai rappresentanti
degli  studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio
di  amministrazione,  da venti studenti eletti con metodo uninominale
in  collegio  unico  di  ateneo,  secondo  le  modalita' definite nel
regolamento  degli studenti, nonche' da due rappresentanti eletti tra
gli  iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti
eletti  tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le
modalita' definite con apposita disciplina.
   I commi 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
   2.  Il  consiglio  e'  costituito con decreto del rettore, dura in
carica  tre  anni  accademici  e  puo'  funzionare  anche  attraverso
commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di
coordinamento.
   3.  Il  consiglio  e'  organo  di  rappresentanza degli studenti a
livello  di  ateneo  e  ha  funzioni  consultive. Esso esprime parere
obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo su
problemi  di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi
di  governo  dell'ateneo.  I pareri devono essere resi entro quindici
giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli
studenti.
   Il comma 4 e' abrogato.
   Il comma 5 e' cosi' sostituito:
   5.  Il  consiglio  puo'  altresi'  proporre agli organi di governo
dell'ateneo  iniziative  concernenti  materie  di  proprio interesse,
compresi   i   rapporti  con  rappresentanze  studentesche  di  altre
universita' nazionali o internazionali.
   All'art. 19 (Tipologia) sono apportate le seguenti modificazioni e
integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Le  strutture  didattiche  fondamentali  dell'ateneo  sono  le
facolta',  che  si  articolano  in  corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale (di seguito denominati corsi di studio) e possono attivare
al loro interno:
    -  corsi  di  perfezionamento scientifico al termine dei quali e'
rilasciato un attestato di frequenza;
    - corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche
finalita', al termine dei quali e' rilasciato il master di primo o di
secondo livello.
   Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
   1-bis.  Strutture  didattiche fondamentali per la specializzazione
dei   laureati  sono  le  scuole  di  specializzazione,  che  possono
coinvolgere una o piu' facolta' dell'ateneo.
   1-ter.  Sono  altresi'  strutture  didattiche  le  scuole  di alta
formazione.
   1-quater.  L'ateneo  promuove  anche  corsi  di  perfezionamento e
aggiornamento.
   Al  comma  2,  nel  primo  periodo,  la  parola  «universita'»  e'
sostituita con la parola «ateneo»; inoltre e' aggiunto, alla fine, il
seguente  periodo: «Sono, altresi', strutture didattiche e di ricerca
le scuole di dottorato».
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   3.  Al  fine  di  valorizzare specificita' culturali e particolari
risorse  presenti  nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e
flessibilita'   nello   svolgimento  delle  attivita'  istituzionali,
possono  essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni
con   altre   universita'  ovvero  con  enti  qualificati,  strutture
didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali,
centri   interuniversitari  di  ricerca,  centri  di  eccellenza.  La
tipologia,  l'istituzione, l'attivazione e il livello di autonomia di
tali  strutture  speciali  sono  definiti dal regolamento generale di
ateneo  e  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
   Il comma 4 e' cosi' sostituito:
   4.  Negli  allegati  A  e  B  sono  riportati  gli elenchi, a fini
ricognitivi, delle facolta' e delle strutture di alta formazione, con
i  relativi  corsi  di  studio e di master, dei dottorati di ricerca,
delle  scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture
didattiche  e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi
sono  periodicamente aggiornati con decreto del rettore, sulla scorta
delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.
   All'art. 20 (La facolta') sono apportate le seguenti modificazioni
e integrazioni:
   Al  comma  1  le  parole  «di  studio  e  degli  altri corsi» sono
eliminate;
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis.   La  facolta'  e',  altresi',  centro  di  spesa  autonomo
decentrato  secondo  le  procedure, le modalita' ed i limiti previsti
dal  regolamento  di  ateneo  per  l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
   Al   comma   3   sono   apportate  le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   alla  lettera  b)  la  locuzione «consigli di corso di laurea e di
diploma»  e'  sostituita  con  la  locuzione  «consigli  di  corso di
studio»;
   La lettera c) e' cosi' sostituita:
    c)  partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo di ateneo
previsti  da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli dei
corsi  di  studio  ed  i  consigli  dei  dipartimenti interessati, ed
avanzare le relative richieste di posti;
   Alla  lettera  e)  l'inciso  «di  cui all'articolo 28 del presente
statuto»  e'  sostituito con l'inciso «di cui all'articolo 22-ter del
presente statuto»;
   Dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera:
    e-bis) svolgere attivita' di formazione, consulenza e servizio in
base  a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente
e con specifico regolamento;
   Alla  lettera f) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «da
trasmettere al rettore»;
   La lettera g) e' abrogata.
   All'art.  21 (Il preside) sono apportate le seguenti modificazioni
e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Il preside, salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3,
rappresenta   la   facolta',   anche   nell'ambito   degli  organismi
rappresentativi internazionali, nazionali e locali.
   Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
   1-bis. Il preside convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne
attua le deliberazioni.
   Al  comma  2  e'  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   La lettera b) e' cosi' sostituita:
    b)  trasmettere  al  rettore  la  relazione  annuale  sullo stato
dell'attivita' didattica di cui al comma 3, lettera f), dell'articolo
20 del presente statuto;
   Alla  lettera  c) dopo le parole «senato accademico» sono aggiunte
le parole «e del collegio dei presidi»;
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   3.  Il  preside e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo
pieno  o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso
di  nomina.  L'elezione  avviene  a  scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta  dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo.
In  caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con
il  sistema  del  ballottaggio  tra  i  due candidati che nell'ultima
votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi
riporta  il  maggior  numero  dei voti e, in caso di parita', il piu'
anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di
eta'.
   Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
   3-bis.  Il  preside  e'  nominato  con  decreto  del  rettore.  Le
ulteriori   modalita'   riguardanti  le  elezioni  sono  fissate  dal
regolamento generale di ateneo.
   3-ter. Il  preside  dura  in  carica  quattro  anni  accademici  e
comunque  non  oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato
ed  e'  rieleggibile  immediatamente  una  sola  volta nella medesima
struttura.
   Il comma 4 e' cosi' sostituito:
   4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un
vice-preside  vicario, che viene nominato con decreto del rettore. E'
possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica.
   Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
   4-bis.  Il  vice-preside  vicario  sostituisce  in  tutte  le  sue
funzioni  il  preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita
altresi'  le  funzioni  di  ordinaria amministrazione in ogni caso di
cessazione  anticipata  del preside dall'ufficio, fino all'entrata in
carica del nuovo eletto.
   Al  comma 5, il secondo periodo e' cosi' sostituito: Il segretario
dura  in  carica  quattro  anni  accademici  e puo' essere confermato
consecutivamente per una sola volta.
   Il comma 6 e' abrogato.
   All'art.  22 (Il consiglio di facolta') sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
    a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
    b)  una rappresentanza dei ricercatori, pari a 1/3 dei professori
di  ruolo  e  fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a
1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio;
    c)   una   rappresentanza  degli  studenti  iscritti  nel  numero
corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
    c-bis)   un   rappresentante   del   personale   dirigenziale   e
tecnico-amministrativo  assegnato  all'ufficio  di  presidenza  della
facolta',  se  il  numero dei componenti del consiglio di facolta' e'
inferiore  o  uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in
cui i componenti del consiglio di facolta' siano piu' di 200.
   Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
   1-bis. La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni
accademici  per  i  ricercatori  e  per  il  personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis.  Al  consiglio  di  facolta' spettano le competenze ad esso
demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal
regolamento    didattico    di   ateneo   e   dal   regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
   Il comma 5 e' cosi' sostituito:
   5.  La  facolta'  detta  apposita  disciplina  per regolamentare i
rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.
   Dopo l'art. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:
   Art. 22-bis (La giunta di facolta'). - 1. Il consiglio di facolta'
che,  in  composizione allargata, conti un numero di membri superiore
alle  50  unita',  puo', su proposta del preside, con voto pari a due
terzi degli aventi diritto, deliberare la costituzione di una giunta,
composta  dal  preside,  che  la convoca e presiede, dal vice-preside
vicario,  dal  vice-preside  con delega, ove nominato, dal segretario
del  consiglio  di  facolta',  da  un  rappresentante  dei professori
ordinari,  da  un  rappresentante  dei  professori  associati,  da un
rappresentante dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.
   Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del
personale dirigenziale e tecnico-amministrativo presente in consiglio
di facolta'.
   2.  L'ateneo,  con  proprio regolamento, individua i compiti della
giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.
   3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.
   Art.  22-ter   (La Commissione didattica di Facolta'). - 1. Presso
ogni  facolta' puo' essere istituita una commissione didattica con il
compito  di  coordinare  i  diversi  corsi  di studio, i rapporti tra
docenti  e studenti e tra facolta' e servizi centrali interessati; di
verificare   il   funzionamento   dell'attivita'   di   tutorato;  di
individuare  strumenti  di  miglioramento delle attivita' didattiche,
tenendo  conto  delle  verifiche  operate  dal  nucleo di valutazione
sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.
   2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito
ad essa demandato dalla relativa facolta'.
   3.  La commissione didattica e' presieduta dal preside o da un suo
delegato,  e'  composta  da  una  rappresentanza  dei  componenti del
consiglio di facolta' e dura in carica quattro anni accademici, salva
la   rappresentanza  studentesca,  la  cui  durata  e'  di  tre  anni
accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati
dal regolamento di facolta'.
   All'art.   23   sono   apportate   le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   La  rubrica dell'articolo 23 (Consigli di corso di studi) e' cosi'
modificato:
   Art. 23 (Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio
aggregato).
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di
ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso
medesimo,  nonche'  dalla  rappresentanza  degli studenti iscritti al
corso  di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I
professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto
ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di
afferenza.
   Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
   1-bis.  Per  l'elezione  della  rappresentanza  degli  studenti si
rinvia al regolamento generale di ateneo.
   1-ter.  I  professori  di  ruolo  e  i  ricercatori delle facolta'
responsabili  di  insegnamenti in piu' corsi di studio della medesima
facolta'  possono  partecipare  con diritto di voto alle attivita' di
tutti  i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e
i  ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono
alla formazione del numero legale.
   1-quater.  I  professori  supplenti  esterni  alla  facolta'  e  i
professori  a  contratto  possono  essere invitati a partecipare, con
voto  consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi
comunque non concorrono alla formazione del numero legale.
   1-quinquies.  La  durata  del  mandato  dei  rappresentanti  degli
studenti e' di tre anni accademici.
   1-sexies.  E'  possibile  la  costituzione di consigli di corso di
studio  interfacolta'  secondo  la  disciplina  di cui al comma 1 del
presente articolo.
   1-septies.  Per  esigenze  di  coordinamento didattico, uno o piu'
consigli  di  corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e
parere favorevole della/e facolta' interessata/e, possono riunirsi in
un  unico  consiglio.  In  tal  caso, il consiglio di corso di studio
aggregato  tiene  luogo  dei  consigli  di  corso  di  studio in esso
confluiti e che pertanto sospendono la loro attivita'.
   I commi 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
   2.  Il  presidente  del consiglio di corso di studio o di corso di
studio  aggregato e' eletto tra i professori di ruolo che afferiscono
formalmente  al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a
scrutinio  segreto,  a  maggioranza  assoluta  dei presenti e votanti
aventi  diritto  al  voto  deliberativo. In caso di mancata elezione,
nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio
tra  i  due  candidati  che  nell'ultima votazione hanno riportato il
maggior  numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero dei
voti  e,  in  caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e in caso di
ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
   Le  ulteriori  modalita' riguardanti le elezioni sono indicate dal
regolamento generale di ateneo.
   3.  Il  presidente  del consiglio di corso di studio o di corso di
studio  aggregato e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
quattro  anni  accademici  ed e' immediatamente rieleggibile una sola
volta.
   Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
   3-bis.  I  consigli  di  corso  di studio e i consigli di corso di
studio  aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della
didattica,  di  approvazione  di  piani  di  studio, nonche' in altre
materie  individuate  dal  consiglio  di  facolta'  e dal regolamento
didattico di ateneo che disciplina anche le modalita' di esercizio di
dette competenze.
   L'art.  24  (Consiglio  dei  corsi  di  diploma  universitario) e'
abrogato.
   All'art.  25  (Le  Scuole  di  specializzazione) sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Le  scuole  di specializzazione sono istituite con decreto del
rettore,  su  proposta  delle facolta' interessate, in attuazione del
piano  di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico
e sentito il consiglio di amministrazione.
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis. Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa
e contabile.
   I commi 3 e 4 sono cosi' sostituiti:
   3. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il
consiglio.
   4.  Il  direttore  ha la responsabilita' del funzionamento e della
gestione della scuola.
   Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
   4-bis.  Il  direttore  e' eletto dal consiglio tra i professori di
ruolo  che  ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed
e'  rieleggibile  consecutivamente  una  sola  volta.  I criteri e le
modalita'  di  elezione  sono  definiti  nel  regolamento generale di
ateneo.
   Il comma 6 e' abrogato.
   All'art.  27 (Corsi di perfezionamento) sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   I commi 1, 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
   1.  I  corsi  di  perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente  e ricorrente sono istituiti, su proposta della facolta' e
su  parere del senato accademico, con decreto del rettore, e svolgono
la loro attivita' con autonomia didattica; alla conclusione dei corsi
stessi  sono  rilasciati  master  universitari  di primo e di secondo
livello  di  cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per
quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del decreto
del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' rilasciato
un attestato di frequenza.
   2. Le modalita' di approvazione e funzionamento di tali corsi sono
disciplinate da apposito regolamento.
   3.  I  corsi  di perfezionamento sono gestiti, quanto agli aspetti
amministrativi  e  contabili,  dai  relativi  organi. Sono organi del
corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio.
   Quest'ultimo  e'  composto da tutti i docenti del corso e coadiuva
il  direttore  nell'esercizio  dei propri compiti. Il direttore ha la
responsabilita' scientifica, organizzativa e gestionale del corso.
   I commi 4 e 5 sono abrogati.
   L'art. 28 (Commissione didattica di facolta') e' abrogato.
   L'art. 29 (Dottorati di ricerca) e' cosi' sostituito:
   1.  L'ateneo  istituisce  ed  organizza  i  corsi  di dottorato di
ricerca e le relative scuole.
   2.  Le  scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore
previo parere del senato accademico.
   3. Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.
   4. Sono organi della scuola:
    a) il direttore;
    b) il comitato scientifico della scuola.
   5.  I  compiti  e  la  costituzione  degli  anzidetti  organi sono
disciplinati da un apposito regolamento in materia.
   All'art.   30   (I   dipartimenti)   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Al  comma  1,  al  secondo periodo, l'inciso «e, nella facolta' di
medicina    e   chirurgia   anche   all'espletamento   dell'attivita'
assistenziale» e' eliminato;
   Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
   1-bis.   Il  dipartimento  e'  costituito,  secondo  le  normative
vigenti,  dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che
vi      afferiscono,      nonche'      dal      personale     tecnico
scientifico-amministrativo,   bibliotecario  ed  ausiliario  ad  esso
assegnato, secondo le modalita' previste nel successivo articolo 38.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  I  dipartimenti  possono essere articolati in sezioni omogenee
con finalita' specifiche.
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   3. Spetta in particolare al dipartimento:
    a)  promuovere, coordinare e gestire le attivita' di ricerca, nel
rispetto  della  liberta'  scientifica dei singoli docenti e del loro
diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;
    a-bis)  garantire  a  tutti  gli  afferenti  un equo accesso alle
risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;
    a-ter)  mettere  a  disposizione  delle  facolta'  e dei corsi di
studio   le   proprie  risorse  tecniche  e  materiali,  al  fine  di
contribuire   alle   attivita'   didattiche   relative   ai   settori
scientifico-disciplinari di propria competenza;
    a-quater)  promuovere  le  attivita'  di formazione connesse alla
ricerca relative ai dottorati di ricerca;
    b)  formulare  alle facolta' competenti i piani di sviluppo della
ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;
    c) esprimere parere alle facolta' sulla destinazione dei posti di
ruolo ai settori disciplinari di competenza;
    d)   esprimere,   nei   settori   di   loro   competenza,  parere
sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facolta';
    e)   esprimere  parere  vincolante  in  ordine  alle  domande  di
afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;
    f) svolgere attivita' di ricerca e consulenza in base a contratti
o convenzioni;
    f)-bis    predisporre   la   relazione   annuale   sull'attivita'
scientifica  e  di  ricerca,  da trasmettere al rettore ed agli altri
organi competenti;
    g) abrogata;
    h)  avanzare  richieste  di  spazi,  di  personale  e  di risorse
finanziarie    al   consiglio   di   amministrazione,   in   funzione
dell'attivita' di ricerca svolta e programmata;
    i)  esercitare  ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge,
dal presente statuto o dai regolamenti.
   Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
   3-bis.  Le  attivita'  dei  dipartimenti  sono  disciplinate da un
regolamento   quadro   proposto   dal   consiglio  dei  direttori  di
dipartimento  al  rettore  e  da  questi  approvato  previa  delibera
conforme  del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I
singoli  dipartimenti  possono  adottare  un  proprio  regolamento di
funzionamento.
   All'art.  31  (Organi del dipartimento) sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Il  consiglio  e'  composto  da  tutti i docenti e ricercatori
afferenti  al  Dipartimento,  da  un  rappresentante degli iscritti a
ciascun  dottorato  di  ricerca  afferente  al  dipartimento e da una
rappresentanza  del  personale  dirigenziale e tecnico-amministrativo
cosi' formata:
    - almeno quattro rappresentanti fino a trenta unita' di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
    -  cinque  rappresentanti  fino  a  cinquanta unita' di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
    -  non  oltre  sei rappresentanti qualora il numero dei docenti e
ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unita'.
   Qualora   il   personale   dirigenziale  e  tecnico-amministrativo
afferente  al Dipartimento sia inferiore a cinque unita', la relativa
rappresentanza   nel   consiglio   e'   ridotta   a  due  unita'.  Le
rappresentanze  durano  in  carica  quattro anni accademici, salva la
rappresentanza  degli  iscritti  ai  dottorati di ricerca che dura in
carica tre anni accademici.
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis.  Il  segretario  di dipartimento partecipa al consiglio con
voto  consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non
concorre   alla   formazione  del  numero  legale.  Il  consiglio  di
dipartimento  puo' altresi' invitare alle proprie adunanze professori
a   contratto   dell'ateneo  con  funzioni  consultive  su  specifici
argomenti.  Il regolamento del singolo dipartimento puo' incrementare
la   rappresentanza   del   personale   per  adeguarla  alle  proprie
specificita' organizzative e funzionali.
   Il comma 3 e' abrogato.
   I commi 4, 5 e 6 sono cosi' sostituiti:
   4.   Il  consiglio  determina  le  forme  di  utilizzazione  e  di
coordinamento  del  personale;  e  la  destinazione  dei mezzi, degli
strumenti e delle attrezzature in dotazione.
   5.  Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo
a  tempo  pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di
nomina  ed  e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in
carica  quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una
sola volta nella medesima struttura.
   6.  Il  direttore,  salvo il disposto di cui al precedente art. 14
comma 3, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio
e  la  giunta  e  cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la
collaborazione  della  giunta promuove le attivita' del dipartimento,
vigila  sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti,
tiene  i  rapporti  con  gli  organi  accademici, esercita ogni altra
attribuzione  che  gli sia demandata dalla legge, dallo statuto o dai
regolamenti.
   Dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
   6-bis.  Il  direttore  e'  responsabile  del funzionamento e della
gestione  del  dipartimento  ed esercita ogni altra funzione prevista
dalla   legislazione   universitaria,  dal  presente  statuto  o  dai
regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei
singoli  progetti  di  ricerca,  secondo  la  disciplina e nei limiti
previsti dai regolamenti di ateneo.
   I commi 9, 10 e 11 sono cosi' sostituiti:
   9.  La  giunta  e'  presieduta dal direttore del dipartimento e vi
partecipa,   con   voto  consultivo  e  con  funzioni  di  segretario
verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa e', inoltre,
composta da almeno:
    a) tre membri in rappresentanza dei professori ordinari;
    b) tre membri in rappresentanza dei professori associati;
    c) due membri in rappresentanza dei ricercatori;
    d)  due  membri  in  rappresentanza  del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo.
   10.  La  giunta  dura in carica quattro anni accademici. Il numero
dei  componenti,  le  modalita'  di funzionamento e di elezione delle
rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento.
   11.  Il personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento
e' gestito dal direttore secondo le esigenze delle attivita' relative
al dipartimento, in accordo con la giunta. Il direttore puo' delegare
il  segretario  o  altro  funzionario  del  grado  piu'  elevato alla
verifica della utilizzazione del personale tecnico-amministrativo.
   All'art.  32  (I  centri  interdipartimentali)  sono  apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis.  Il  direttore  e' eletto dal consiglio tra i professori di
ruolo  a  tempo  pieno  o che dichiarino di optare per tale regime in
caso  di nomina; ed e' nominato con decreto del rettore. Egli dura in
carica  quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una
sola volta.
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   3.   Le   modalita'   di   istituzione,   l'organizzazione  ed  il
funzionamento  dei  centri,  nonche'  le  modalita'  di  elezione del
direttore sono definite dal regolamento generale di ateneo.
   All'art.  33  (I  dipartimenti  e  centri  interuniversitari) sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  L'istituzione  ed  il  funzionamento dei centri o dipartimenti
interuniversitari  sono  disciplinati  dal  regolamento  generale  di
ateneo.
   L'art.   34  (Centri  di  servizio  e  sistema  bibliotecario)  e'
abrogato.
   L'art. 34-bis (Norma transitoria) e' abrogato.
   All'art.  35  (Formazione  e  professionalita')  sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
   Al  comma  1  la  locuzione  «personale tecnico-amministrativo» e'
sostituita     dalla     locuzione    «personale    dirigenziale    e
tecnico-amministrativo».
   All'art.  36  (Autonomia  amministrativa, finanziaria e contabile)
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  La  piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
riconosciuta  alle  facolta',  ai  poli  -  qualora  istituiti  -  ai
dipartimenti  e  ai  centri  interdipartimentali.  Essa  puo'  essere
conferita,  con  delibera  del consiglio di amministrazione, ad altre
strutture  caratterizzate  da  rilevanti  dimensioni  e  funzioni, su
richiesta delle strutture interessate.
   Il comma 3 e' abrogato.
   All'art.     37     (Strutture    tecniche    ed    amministrative
dell'universita')   sono   apportate  le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  L'organizzazione  amministrativa  e  tecnica  dell'universita'
prevede  strutture  centrali  e  periferiche  costituite in base agli
indirizzi  e  ai  programmi definiti dai competenti organi di ateneo,
assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture,
nonche' in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Le  strutture  amministrative e tecniche dell'universita' sono
organizzate  in  ripartizioni,  uffici  o  centri;  questi ultimi due
possono essere articolati in sezioni.
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis.  Le  strutture  amministrative  e  tecniche dei poli di cui
all'articolo  45  possono  essere  organizzate  in  uffici o centri e
sezioni.
   Al  comma  3  le  parole  «personale  con  profilo di dirigente» e
«personale   con   profilo  di  vicedirigente  o  coordinatore»  sono
sostituite  rispettivamente  con  le  parole  «personale dirigente» e
«personale vicedirigente».
   Il comma 5 e' cosi' sostituito:
   5.  Il  ricorso a prestazioni di terzi estranei all'universita' e'
consentito  per  ragioni  eccezionali  o di urgenza, secondo le norme
vigenti.
   All'art   38  (Il  direttore  amministrativo)  sono  apportate  le
seguente modificazioni ed integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore
entro  sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art.
14, comma 4, lettera v).
   Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
   1-bis.  Ferme  le garanzie di legge sulla stabilita' del contratto
del  direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con
quella  del  mandato  del  rettore.  E'  fatta  salva in ogni caso la
facolta'  del  rettore  di  adeguare  la  scadenza  del contratto del
direttore  amministrativo  in  modo da farla coincidere con la durata
del  proprio  mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di
amministrazione.
   1-ter. Il contratto del direttore amministrativo e' prorogato fino
al temine massimo di sessanta giorni dalla nomina del nuovo rettore.
   Al   comma   2   sono   apportate  le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   Alla  fine del primo periodo la parola «universita'» e' sostituita
con la parola «ateneo».
   Il secondo periodo e' cosi' sostituito:
   Egli e' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli
uffici  nonche'  della regolarita' degli atti di propria competenza e
di quelli di competenza del rettore, predisposti dalle ripartizioni e
uffici  dell'amministrazione  centrale  e  sottoscritti dallo stesso,
ferma   restando   la   rappresentanza  legale  e  la  legittimazione
processuale dell'ateneo propria del rettore.
   Al   terzo  periodo,  che  diventa  comma  2-bis,  le  parole  «In
particolare al direttore amministrativo compete:» sono sostituite con
le parole «In particolare al direttore amministrativo sono attribuite
le seguenti competenze:».
   La lettera a) del terzo periodo e' abrogata.
   Dopo  la  lettera  a)  del terzo periodo (abrogata) e' aggiunta la
seguente lettera a)-bis:
   a)  bis  collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere
degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione;
   Alla lettera b) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
    b)  curare  l'acquisizione delle entrate in bilancio, predisporre
il  bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di
ragioneria  e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto
consuntivo;
   La lettera c) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
    c)   proporre   al   senato   accademico   ed   al  consiglio  di
amministrazione      l'organizzazione      generale     dell'apparato
amministrativo  e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i
servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le
relative   funzioni   e   posizioni,  nominandone  i  responsabili  e
provvedendo al relativo funzionamento;
   Dopo  la  lettera  c)  del terzo periodo sono aggiunte le seguenti
lettere c-bis) e c-ter);
    c-bis)  adottare,  ferme  restando  la rappresentanza legale e la
legittimazione  processuale  del  rettore,  gli  atti  relativi  alle
procedure  concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale
e  tecnico-amministrativo,  in attuazione degli indirizzi fissati dai
competenti   organi   di   governo,   nonche'  gli  atti  conseguenti
all'assunzione  -  ad eccezione della sottoscrizione del contratto di
lavoro  -  e  quelli  relativi  allo  stato  giuridico  del personale
dirigenziale  e  tecnico-amministrativo  dell'ateneo, compresi quelli
connessi  all'attribuzione  dei trattamenti economici in applicazione
dei   contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  dei  contratti
integrativi  sottoscritti  previa  autorizzazione  del  consiglio  di
amministrazione;
    c-ter)      assegnare     il     personale     dirigenziale     e
tecnico-amministrativo   agli   uffici,   alle  ripartizioni  e  alle
strutture  didattico-scientifiche,  di  ricerca e di servizio, tenuto
conto  delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore,
dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;
   Le lettere d) ed e) del terzo periodo sono cosi' sostituite:
    d)   adottare   gli   atti  relativi  alla  gestione  finanziaria
relativamente   alle  esigenze  riguardanti  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalita' e le
procedure  previste  dal regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita';
    e)   indirizzare,   verificare   e  controllare  l'attivita'  dei
dirigenti  e  dei  capi-ufficio  anche  con  potere  sostitutivo  nei
confronti  degli  stessi  in  caso  di  inerzia o ritardo e valutarne
l'attivita',  con  riferimento  alla  realizzazione  degli  obiettivi
fissati dagli organi di indirizzo;
   Le lettere f), g), h), i),l) del terzo periodo sono abrogate.
   Alle   lettere   m)   ed   n)   del   terzo   periodo   le  parole
«dell'universita'» sono sostituite con le parole «dell'ateneo»;
   Le lettere o), p), q), r), s) del terzo periodo sono abrogate.
   La lettera t) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
    t)  promuovere  e  resistere  alle liti correlate con gli atti di
gestione,  anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli
altri  dirigenti;  proporre al rettore eventuali transazioni per tali
liti;
   La lettera u) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
    u)  realizzare  programmi,  attivita',  interventi  e progetti in
relazione  agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa
e finanziaria dell'ateneo;
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   Il  direttore  amministrativo  propone  al rettore la nomina di un
vice-direttore  amministrativo  che  opera  in  caso di sua assenza o
impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari
piu' alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.
   All'art.  39  (Funzioni  e  responsabilita'  dei  dirigenti)  sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
   Al   comma   1   sono   apportate  le  seguente  modificazione  ed
integrazioni:
   La lettera c) e' cosi' sostituita:
    c)  adottare  gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi
quelli  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno  e quelli
relativi  alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa
nelle  materie  di  propria  competenza,  nei  limiti  assegnati  con
provvedimento  del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito
delle  disponibilita' di bilancio e secondo le modalita' previste dal
regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la contabilita' di
ateneo;
   Il comma 1-bis e' cosi' sostituito:
   1-bis.  Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle
autonome  funzioni  dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e successive modificazioni ed
integrazioni,   sono   individuati  con  apposito  provvedimento  del
rettore, su proposta del direttore amministrativo.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  In  caso  di  inefficienza  nello  svolgimento  della  propria
attivita'  o  di  mancato  perseguimento degli obiettivi assegnati al
settore  di  competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi
fissati  dagli  organi  di  governo  dell'universita',  il  direttore
amministrativo puo' disporre una diversa assegnazione del dirigente a
strutture  operative  o  ripartizioni,  con  provvedimento  motivato,
dandone notizia al rettore.
   Dopo l'art. 39 e' aggiunto il seguente articolo:
   Art.  39-bis  (Il  responsabile  del  procedimento). - 1. Per ogni
procedimento  amministrativo  e'  individuato il responsabile secondo
quanto disposto dall'apposito regolamento di attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241.
   2.   Fermo   quanto   disciplinato   in  materia  di  procedimento
amministrativo  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato
regolamento  di  attuazione,  per  ogni  intervento  che  si realizzi
mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163 e successive modificazioni ed
integrazioni.
   3.   Il   regolamento   di   contabilita'   e  il  regolamento  di
organizzazione  disciplinano  i  compiti e l'autonomia gestionale del
responsabile del procedimento di cui al comma precedente.
   All'art.  40  (Personale tecnico-amministrativo) sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni
   Al  comma  1,  dopo  le  parole  «contrattazione  collettiva» sono
aggiunte le parole «nazionale e integrativa».
   L'art.  42 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita') e'
abrogato.
   All'art.   45  (Strutturazione,  tipologia  ed  attivazione)  sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
   Al  comma  3  e' eliminato l'inciso «entro un anno dall'entrata in
vigore del presente statuto».
   Al comma 4 sono eliminate le parole «fra quelle istituite».
   Al  comma 5 la locuzione «personale non docente» e' sostituita con
la locuzione «personale tecnico-amministrativo».
   All'art.  46 (Compiti) sono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
    al  comma  1,  nel  primo  periodo, e' eliminato l'inciso «di cui
all'articolo 11 del presente statuto»;
    al  comma  1,  alla lettera c) le parole «di pertinenza del polo»
sono sostituite con le parole «di sua pertinenza»;
    al  comma  1,  alla lettera e) le parole «assegnato al polo» sono
sostituite con le parole «ad esso assegnato»;
   Il comma 4 e' cosi' sostituito:
   4.  I  bilanci  dei poli sono allegati a quello dell'ateneo. Resta
ferma la responsabilita' degli organi di ciascun polo.
   All'art.  47  (Organi  e  loro  attribuzioni)  sono  apportate  le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
    al  comma  2, all'inizio del terzo periodo, e' aggiunta la parola
«Egli»;
    al  comma 4, nel secondo periodo, dopo la parola «partecipa» sono
aggiunte le parole «al senato accademico e»;
    al  comma  5  il  termine «delegato» e' sostituito con il termine
«vice-presidente vicario»;
    al comma 6 dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente lettera:
     a-bis) il vice-presidente vicario;
    al comma 7 l'inciso «due e due» e' sostituito con l'inciso «tre e
tre».
   All'art.  49  (Nucleo  di  valutazione) sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Presso  l'ateneo e' istituito il nucleo di valutazione, la cui
disciplina,  relativa alla nomina, composizione e compiti, e' dettata
da apposito regolamento.
   Il comma 2 e' abrogato.
   All'art.  50  (Collegio  dei revisori dei conti) sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo  sulla  regolarita'  della  gestione  dell'ateneo  e  delle
strutture  decentrate. Esso svolge altresi' funzioni di consulenza su
problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo.
   Al  comma  2  la  locuzione  «regolamento  di  amministrazione» e'
sostituita con la locuzione «regolamento per l'amministrazione».
   Aal comma 3, lettera f) dopo le parole «docenti universitari» sono
aggiunte le parole «esterni all'ateneo».
   All'art.  50-bis  (Ufficio di controllo interno) sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
    al  comma 1 le parole «regolarita' amministrativo-contabile» sono
sostituite  con le parole «regolarita' amministrativa» e la locuzione
«dell'universita'» e' sostituita con la locuzione «dell'ateneo».
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  L'ufficio  e'  composto  da tre membri, esterni all'ateneo, in
possesso  di  idonei  requisiti  di  professionalita'  ed esperienza,
scelti e nominati dal rettore. Esso dura in carica fino alla scadenza
del mandato del rettore.
   Il comma 3 e' cosi' sostituito:
   3.  La  disciplina  specifica per il funzionamento e le competenze
dell'ufficio  e' dettata da apposito regolamento approvato ed emanato
dal rettore, sentito il senato accademico.
   Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
   3-bis.  Ai  componenti  dell'ufficio di controllo interno compete,
per  la  durata  dell'incarico,  un'indennita' di carica nella misura
fissata dal consiglio di amministrazione.
   Dopo  l'art.  50-bis  sono  aggiunti  i seguenti articoli 50-ter e
50-quater:
   Art.  50-ter (Centri di servizio). - 1. L'ateneo istituisce centri
di  servizio  per  la  produzione,  erogazione  o  gestione di beni o
servizi a supporto delle sue attivita' istituzionali.
   2.  La  tipologia,  l'istituzione  e  l'attivazione  dei centri di
servizio  e  dei  relativi  organi  sono disciplinati dal regolamento
generale   di  ateneo;  la  gestione  e  l'autonomia  contabile  sono
disciplinate  dal  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
   Art.  50-quater  (Sistema  bibliotecario  di  ateneo). - 1. Per la
promozione  della ricerca e degli studi e allo scopo di sviluppare ed
organizzare  in  forme  coordinate  l'acquisizione,  conservazione  e
fruizione  del  patrimonio  bibliotecario  e documentale dell'ateneo,
nonche'    il   trattamento   e   la   diffusione   dell'informazione
bibliografica,  l'ateneo  istituisce apposito centro di servizio, per
il proprio sistema bibliotecario.
   L'art.  51  (Azienda  Ospedaliero  Universitaria  integrata con il
S.S.R.) e' cosi' sostituito:
   1. L'azienda ospedaliero-universitaria dell'universita', integrata
con  il  servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda,
ha autonoma personalita' giuridica.
   2.  I rapporti tra azienda, universita' e regione sono regolati da
apposito  protocollo  d'intesa,  ai  sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517.
   3.  I  provvedimenti  concernenti lo stato giuridico del personale
universitario  utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del
rettore.  Il  direttore  generale  dell'azienda assume le funzioni di
datore  di  lavoro  per  tutti  gli  aspetti  giuridici  ed economici
inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attivita' assistenziale,
il  funzionamento  delle  strutture e delle attrezzature dell'azienda
stessa,  nonche'  l'utilizzazione  del  personale  universitario  per
l'attivita' assistenziale.
   4.  Per  quanto  non previsto dal presente statuto, si rinvia alle
disposizioni  di  cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517 e successive modificazioni, nonche' ai protocolli d'intesa tra
la regione e l'universita' previsti dal medesimo decreto legislativo.
   All'art. 69 (Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
   Al comma 2 la locuzione «Salvo che nel caso previsto dall'articolo
77»  e'  cosi'  sostituita:  «Salvo  previsioni  diverse del presente
statuto»;
   Al comma 4 e' eliminata la locuzione «di istituto».
   Dopo l'art. 70 e' aggiunto il seguente articolo:
   Art. 70-bis (Riunione periodica degli organi collegiali). - 1. Gli
organi  collegiali previsti dal presente statuto si riuniscono almeno
ogni  quattro  mesi ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo
dei  relativi membri, salvo diversa previsione dello statuto stesso o
dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi organi decadono.
   Dopo l'art. 71 e' aggiunto il seguente articolo:
   Art.  71-bis  (Ineleggibilita').  - 1. I membri eletti o designati
negli  organi,  collegi  e  cariche previsti dal presente statuto non
possono  superare,  nell'ambito del medesimo organismo, i due mandati
consecutivi.
   All'art.   72   sono   apportate   le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   La  rubrica  dell'art.  72(Incompatibilita'  di  carica)  e' cosi'
sostituita:
   Art. 72 (Divieto di cumulo delle cariche).
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.   Le  cariche  di  rettore,  pro-rettore  vicario,  pro-rettore
funzionale,   preside,   presidente  di  polo,  direttore  di  centro
interdipartimentale o interuniversitario, direttore di dipartimento e
garante di ateneo sono tra loro non cumulabili.
   All'art. 73 (Esonero dalle attivita' istituzionali) sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.   Il  rettore  ed  il  pro-rettore  vicario  possono  astenersi
dall'attivita'  didattica  per  la  durata  della  loro  carica,  nel
rispetto della legislazione di specie.
   Al  comma  2  , al primo periodo, dopo le parole «direttori di» e'
aggiunta la parola «polo,».
   All'art.    74    (Collaborazioni   con   altre   universita'   ed
amministrazioni  pubbliche  e  private)  sono  apportate  le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  L'universita',  unitariamente  o tramite le strutture autonome
decentrate,  nei  termini previsti dal regolamento generale di ateneo
e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione,
la  finanza  e  la  contabilita',  puo'  concludere accordi con altre
universita',  con  istituzioni  di  cultura e di ricerca nazionali ed
internazionali  e  con  amministrazioni  pubbliche o puo' partecipare
anche  a  titolo  oneroso  a  societa'  o  altre forme associative di
diritto  privato  per  lo  svolgimento  di attivita' strumentali alle
attivita'   didattiche   e   di  ricerca  o  comunque  utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
   Il comma 2 e' cosi' sostituito:
   2.  Le  collaborazioni di cui al comma precedente sono approvate e
sottoscritte  dal  rettore,  sentito il senato accademico, qualora di
interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di piu' facolta' o
strutture  autonome;  esse  sono  invece  di  competenza  di ciascuna
struttura  autonoma  decentrata  qualora di specifico interesse della
stessa  ed  in  tal  caso  senza  alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio  di  ateneo;  delle  stesse  si  da' pronta comunicazione al
rettore.  Resta  ferma  la  rappresentanza legale e la legittimazione
processuale del rettore medesimo.
   Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
   2-bis.  Le  collaborazioni  di  cui  al  presente  articolo devono
comunque conformarsi ai seguenti principi:
    a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta;
    b)  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  od organizzative
richieste;
    c)   destinazione   a   finalita'  istituzionali  dell'Ateneo  di
eventuali dividendi spettanti;
    d)  divieto  di  concorso  a quote di partecipazione a ripiano di
eventuali perdite da parte di societa' consorziate.
   All'art.  75  (Tutela  giudiziaria degli organi universitari) sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   Nel  caso  in  cui  nei  confronti  del  rettore,  del pro-rettore
vicario,  dei pro-rettori funzionali, dei componenti del consiglio di
amministrazione    o    del    senato   accademico,   del   direttore
amministrativo, dei presidi di facolta', dei presidenti dei poli, dei
direttori di dipartimento, o centro, venga esercitata l'azione penale
per  fatti  che  siano  direttamente  connessi  con l'esercizio delle
rispettive  funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non
siano commessi in danno dell'universita', la difesa per tutti i gradi
di  giudizio  e'  assunta  a carico dell'universita'. Le modalita' di
attuazione  di  tale  forma  di  tutela  e  le  relative  ipotesi  di
sospensione  sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' dell'Ateneo.
   L'art. 76 (Gli istituti) e' abrogato.
   All'art.  77  (Rinnovo  dei  mandati)  sono  apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei
mandati, si applicano le seguenti norme:
    a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano
in  carica  nella  loro  attuale  composizione fino alla scadenza del
mandato del Rettore;
   Le lettere b) e c) sono abrogate.
   La lettera d) e' cosi' sostituita:
    d)  il rettore, il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali,
i presidi, i presidenti dei poli, i presidenti del consiglio di corso
di  studi,  i  direttori  di  dipartimento  nonche' i direttori delle
scuole  di  specializzazione e le figure analoghe rimangono in carica
fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;
   La lettera e) e' cosi' sostituita:
    e)  qualora,  nelle more della pubblicazione del presente statuto
tali  mandati  siano  stati  rinnovati,  essi rimangono validi per la
durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento
dell'elezione,  anche  se  formalmente attivati dopo la pubblicazione
dello statuto medesimo.
   Le lettere f) e g) sono abrogate.
   All'art.  78 (Rappresentanze dei professori nel senato accademico)
sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
   Il comma 1 e' cosi' sostituito:
   1.  In attesa della costituzione dei poli, i rispettivi presidenti
sono   sostituiti   nel  senato  accademico  dai  rappresentanti  dei
professori  di  prima  e  seconda  fascia  eletti  nell'ambito  delle
seguenti  aree  territoriali:  Napoli,  Aversa,  Caserta, Santa Maria
Capua  Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo
spetta  ai  professori  inquadrati  in  ruolo  in strutture dell'area
medesima.
   All'art.   80   sono   apportate   le  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni:
   La rubrica dell'articolo 80 (Efficacia dei regolamenti vigenti) e'
cosi' sostituita:
   Art.  80  (Efficacia  dei  regolamenti  di  ateneo  e  delle norme
statutarie).  -  Al  comma  1  le  parole  «continuano ad avere» sono
sostituite con le parole «conservano».
   Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
   1-bis. Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente
statuto sono automaticamente abrogate.
   1-ter.  Le  disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente
statuto  che  risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute,
immediatamente   applicabili  alle  universita',  sono  abrogate  con
effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  norma  di rango
superiore.  Le  modifiche che si rendano necessarie per effetto della
sopravvenuta  legislazione,  sono adottate con provvedimento motivato
del rettore.
   L'art. 80-bis (Adeguamento dello statuto alla normativa successiva
riferita alle universita' statali) e' abrogato.


(1)   Le modificazioni e integrazioni di cui al presente decreto sono
riportate in carattere corsivo.