Allegato A
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI
RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI
RADIOTELEVISIVI, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
a) «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «Testo unico della radiotelevisione» come modificato dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31;
b) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) «produttori indipendenti»: gli operatori di comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzione audiovisiva e che non
sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di
concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione
radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno
il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del Testo unico;
d) «operatore radiotelevisivo»: la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo di cui all'art. 45, comma 1, del
Testo unico, le emittenti televisive di cui all'art. 2, comma 1,
lettera q) del Testo unico e i fornitori di contenuti televisivi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Testo unico;
e) «attivita' di produzione audiovisiva»: tutte le attivita'
svolte dai produttori indipendenti di produzione, coproduzione anche
con operatori radiotelevisivi, sviluppo e realizzazione di opere
audiovisive;
f) «attivita' di autoproduzione»: tutte le attivita' di
realizzazione di opere audiovisive svolte dall'operatore
radiotelevisivo in proprio o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro operatore
radiotelevisivo;
g) «opere cinematografiche»: le opere audiovisive realizzate su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo
o documentaristico, purche' opere dell'ingegno, ai sensi della
disciplina del diritto d'autore, destinate al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione;
h) «format»: l'opera dell'ingegno depositata presso la S.I.A.E. a
norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed
esplicativa di una produzione audiovisiva e compiuta
nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad
essere riprodotta in un programma radiotelevisivo, immediatamente o
attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di
trasposizione, anche in vista della creazione di multipli;
i) «diritti originari»: i diritti relativi alla prima
trasmissione televisiva in Italia della produzione audiovisiva da
parte dell'operatore radiotelevisivo interessato indipendentemente
dalle piattaforme/modalita' trasmissive utilizzate fatta eccezione
per la trasmissione in simulcast;
g) «diritti derivati»: i diritti diversi da quelli indicati alla
lettera i, nonche' i diritti relativi alla trasmissione della
produzione audiovisiva all'estero;
l) «utilizzazione radiotelevisiva»: l'effettiva messa in onda
della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo;
m) «diritto residuale»: il diritto spettante ai produttori
indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione
radiotelevisiva.