(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI
   RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE  TEMPORALE  DEI  DIRITTI  DI
   UTILIZZAZIONE     TELEVISIVA     ACQUISITI     DAGLI     OPERATORI
   RADIOTELEVISIVI, ADOTTATO AI SENSI  DELL'ART.  44,  COMMA  4,  DEL
   DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
   1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per: 
    a) «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
recante «Testo unico della radiotelevisione»  come  modificato  dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31; 
    b) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
    c) «produttori  indipendenti»:  gli  operatori  di  comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzione audiovisiva  e  che  non
sono  controllati  da  o  collegati   a   soggetti   destinatari   di
concessione, di licenza o di autorizzazione  per  la  radiodiffusione
radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno
il 90 per cento della propria produzione ad una  sola  emittente,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del Testo unico; 
    d) «operatore radiotelevisivo»: la  concessionaria  del  servizio
pubblico generale radiotelevisivo di cui all'art. 45,  comma  1,  del
Testo unico, le emittenti televisive di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera q) del Testo unico e i fornitori di contenuti  televisivi  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Testo unico; 
    e) «attivita' di  produzione  audiovisiva»:  tutte  le  attivita'
svolte dai produttori indipendenti di produzione, coproduzione  anche
con operatori radiotelevisivi,  sviluppo  e  realizzazione  di  opere
audiovisive; 
    f)  «attivita'  di  autoproduzione»:  tutte   le   attivita'   di
realizzazione   di   opere    audiovisive    svolte    dall'operatore
radiotelevisivo  in  proprio  o  dalla  sua  controllante  o  da  sue
controllate,   ovvero   in   co-produzione   con   altro    operatore
radiotelevisivo; 
    g) «opere cinematografiche»: le opere audiovisive  realizzate  su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo
o  documentaristico,  purche'  opere  dell'ingegno,  ai  sensi  della
disciplina   del   diritto   d'autore,   destinate    al    pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione; 
    h) «format»: l'opera dell'ingegno depositata presso la S.I.A.E. a
norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed
esplicativa   di    una    produzione    audiovisiva    e    compiuta
nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea  ad
essere riprodotta in un programma radiotelevisivo,  immediatamente  o
attraverso  interventi  di  adattamento  o  di  elaborazione   o   di
trasposizione, anche in vista della creazione di multipli; 
    i)  «diritti  originari»:   i   diritti   relativi   alla   prima
trasmissione televisiva in Italia  della  produzione  audiovisiva  da
parte dell'operatore  radiotelevisivo  interessato  indipendentemente
dalle piattaforme/modalita' trasmissive  utilizzate  fatta  eccezione
per la trasmissione in simulcast; 
    g) «diritti derivati»: i diritti diversi da quelli indicati  alla
lettera  i,  nonche'  i  diritti  relativi  alla  trasmissione  della
produzione audiovisiva all'estero; 
    l) «utilizzazione radiotelevisiva»:  l'effettiva  messa  in  onda
della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo; 
    m)  «diritto  residuale»:  il  diritto  spettante  ai  produttori
indipendenti  trascorso  il   limite   temporale   di   utilizzazione
radiotelevisiva.