Allegato A REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per: a) «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; b) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) «produttori indipendenti»: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del Testo unico; d) «operatore radiotelevisivo»: la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all'art. 45, comma 1, del Testo unico, le emittenti televisive di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) del Testo unico e i fornitori di contenuti televisivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Testo unico; e) «attivita' di produzione audiovisiva»: tutte le attivita' svolte dai produttori indipendenti di produzione, coproduzione anche con operatori radiotelevisivi, sviluppo e realizzazione di opere audiovisive; f) «attivita' di autoproduzione»: tutte le attivita' di realizzazione di opere audiovisive svolte dall'operatore radiotelevisivo in proprio o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro operatore radiotelevisivo; g) «opere cinematografiche»: le opere audiovisive realizzate su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opere dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinate al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione; h) «format»: l'opera dell'ingegno depositata presso la S.I.A.E. a norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed esplicativa di una produzione audiovisiva e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere riprodotta in un programma radiotelevisivo, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli; i) «diritti originari»: i diritti relativi alla prima trasmissione televisiva in Italia della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo interessato indipendentemente dalle piattaforme/modalita' trasmissive utilizzate fatta eccezione per la trasmissione in simulcast; g) «diritti derivati»: i diritti diversi da quelli indicati alla lettera i, nonche' i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all'estero; l) «utilizzazione radiotelevisiva»: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo; m) «diritto residuale»: il diritto spettante ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva.