Art. 2. Produzione audiovisiva 1. Per produzione audiovisiva si intendono: a) le opere cinematografiche; b) le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.); c) gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento anche derivanti da format di cui all'art. 1, lettera h); d) i cartoni animati; e) i documentari. 2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive coprodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 15% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o all'8% del costo complessivo della fase di realizzazione. 3. Per produzione audiovisiva in pre-acquisto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo prima dell'opera finita, entro limiti concordati. 4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo ad opera finita. 5. Per produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un operatore radiotelevisivo si intendono le opere audiovisive, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente secondo le attivita' minime di cui all'art. 3, comma 7, n. 3, lettera c).