Art. 2.
Produzione audiovisiva
1. Per produzione audiovisiva si intendono:
a) le opere cinematografiche;
b) le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie,
miniserie, serial ecc.);
c) gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale,
sportivo e di intrattenimento anche derivanti da format di cui
all'art. 1, lettera h);
d) i cartoni animati;
e) i documentari.
2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le
opere audiovisive coprodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un
produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in
misura non inferiore o al 15% del costo complessivo della fase di
sviluppo dei progetti o all'8% del costo complessivo della fase di
realizzazione.
3. Per produzione audiovisiva in pre-acquisto si intendono le
opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui
diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo
prima dell'opera finita, entro limiti concordati.
4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono
le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui
diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo
ad opera finita.
5. Per produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un
operatore radiotelevisivo si intendono le opere audiovisive, il cui
progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore
indipendente secondo le attivita' minime di cui all'art. 3, comma 7,
n. 3, lettera c).