(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Produzione audiovisiva 
 
   1. Per produzione audiovisiva si intendono: 
    a) le opere cinematografiche; 
    b) le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie,  serie,
miniserie, serial ecc.); 
    c) gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale,
sportivo e di  intrattenimento  anche  derivanti  da  format  di  cui
all'art. 1, lettera h); 
    d) i cartoni animati; 
    e) i documentari. 
   2. Per produzione audiovisiva  in  coproduzione  si  intendono  le
opere audiovisive coprodotte dall'operatore radiotelevisivo e  da  un
produttore indipendente alle quali  quest'ultimo  ha  contribuito  in
misura non inferiore o al 15% del costo  complessivo  della  fase  di
sviluppo dei progetti o all'8% del costo complessivo  della  fase  di
realizzazione. 
   3. Per produzione audiovisiva  in  pre-acquisto  si  intendono  le
opere audiovisive realizzate da un produttore  indipendente,  il  cui
diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo
prima dell'opera finita, entro limiti concordati. 
   4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si  intendono
le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui
diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo
ad opera finita. 
   5. Per produzione audiovisiva  prevalentemente  finanziata  da  un
operatore radiotelevisivo si intendono le opere audiovisive,  il  cui
progetto  sia  stato  sviluppato  e  realizzato  da   un   produttore
indipendente secondo le attivita' minime di cui all'art. 3, comma  7,
n. 3, lettera c).