Art. 3. Criteri 1. Per le produzioni di cui all'art. 2, realizzate mediante apposita organizzazione d'impresa, la limitazione temporale di cui all'art. 44, comma 4, del Testo unico, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore, e' fissata nel termine massimo di: a) cinque anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo; b) sette anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo; c) tre anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo. 2. Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi il termine temporale previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento approvato con la delibera n. 185/03/CONS, che vale come termine temporale massimo salvo che le parti non stabiliscano un termine inferiore. 3. Qualora uno o piu' diritti acquisiti dall'operatore radiotelevisivo non vengano utilizzati entro due anni dalla consegna del prodotto, le quote di diritti residuali relative ai diritti non utilizzati vengono trasferite al produttore indipendente, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore. 4. Le negoziazioni tra operatori radiotelevisivi e produttori indipendenti aventi ad oggetto le produzioni audiovisive di cui all'art. 2 del presente regolamento devono svolgersi in tempi ragionevoli e in maniera equa e non discriminatoria. La cessione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, per ogni singola piattaforma trasmissiva, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi. 5. Le quote di diritti residuali vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, secondo le previsioni del codice di condotta adottato da ciascun operatore radiotelevisivo ai sensi dei successivi commi. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, al produttore sono attribuite quote di diritti residuali al ricorrere dello svolgimento delle attivita' minime di cui al successivo comma 7, n. 3, lettera c), secondo le previsioni del medesimo codice di condotta. 6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun operatore radiotelevisivo predispone un codice di condotta volto a disciplinare i rapporti con i produttori, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al comma 7, al fine di garantire negoziazioni eque e trasparenti e distinte per singolo diritto. 7. Il codice di condotta di cui al comma 6, nell'accordare la preferenza al ricorso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, deve prevedere che l'operatore radiotelevisivo adotti ed applichi nei rapporti con i produttori indipendenti regole di condotta minime secondo i criteri di seguito indicati: 1) condurre negoziazioni distinte per ogni diritto ulteriore rispetto a quello originario, anche alla luce dell'effettivo valore commerciale della produzione; 2) prevedere l'indicazione del nome del produttore e dell'opera di origine nei casi di utilizzo televisivo, da parte dell'emittente, di parti di opere audiovisive di produttori terzi; 3) prevedere criteri per la valutazione della partecipazione del produttore alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle opere, ai fini della definizione delle quote di diritti residuali che spettano al produttore stesso ai sensi del precedente comma 5. Tali criteri devono: a) con riferimento alle opere di cui all'art. 2, commi 2 e 3, tenere conto anche del rischio di impresa sopportato dal produttore; b) con riferimento alle opere di cui all'art. 2, comma 4, assegnare ai produttori la totalita' dei diritti residuali; c) con riferimento alle opere audiovisive di cui all'art. 2, comma 5, prevedere le attivita' minime del produttore indipendente, connotanti il contributo di ingegno, di creazione e di sviluppo dell'opera, al ricorrere delle quali il medesimo produttore ha diritto all'attribuzione di una quota di diritti residuali. Tra le attivita' minime devono rientrare: i) la scelta di un «soggetto» e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva; ii) l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura; iii) l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva; iv) l'individuazione degli attori e del regista e, piu' in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonche' l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti; v) l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva; vi) la partecipazione in misura non inferiore al 5% del costo complessivo della fase di sviluppo; 4) non condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione o l'acquisizione dei diritti all'accettazione, da parte dei produttori indipendenti, di obblighi ingiustificati, non ragionevoli e non proporzionati, fatta salva la competenza in materia dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente; 5) osservare i principi di riservatezza e non divulgazione dei contenuti dei progetti che sono proposti all'operatore radiotelevisivo; 6) informare tempestivamente i produttori indipendenti dell'avvenuta ricezione dei progetti; 7) restituire tempestivamente il materiale relativo ai progetti rifiutati. 8. Il codice di condotta di cui al comma 6, prima della sua adozione da parte dell'operatore radiotelevisivo, e' trasmesso all'Autorita' per la verifica del rispetto dei principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al precedente comma 7. L'Autorita', ai fini della sua approvazione, puo' richiedere eventuali modifiche previo contraddittorio.