Art. 3.
Criteri
1. Per le produzioni di cui all'art. 2, realizzate mediante
apposita organizzazione d'impresa, la limitazione temporale di cui
all'art. 44, comma 4, del Testo unico, salvo che le parti
stabiliscano un termine inferiore, e' fissata nel termine massimo di:
a) cinque anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le
opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente
articolo;
b) sette anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le
opere di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo;
c) tre anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le
opere di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo.
2. Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
presente regolamento, continua ad applicarsi il termine temporale
previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento approvato con la
delibera n. 185/03/CONS, che vale come termine temporale massimo
salvo che le parti non stabiliscano un termine inferiore.
3. Qualora uno o piu' diritti acquisiti dall'operatore
radiotelevisivo non vengano utilizzati entro due anni dalla consegna
del prodotto, le quote di diritti residuali relative ai diritti non
utilizzati vengono trasferite al produttore indipendente, salvo che
le parti stabiliscano un termine inferiore.
4. Le negoziazioni tra operatori radiotelevisivi e produttori
indipendenti aventi ad oggetto le produzioni audiovisive di cui
all'art. 2 del presente regolamento devono svolgersi in tempi
ragionevoli e in maniera equa e non discriminatoria. La cessione dei
singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, per ogni singola
piattaforma trasmissiva, al fine di consentire la valorizzazione di
ciascuno di essi.
5. Le quote di diritti residuali vengono attribuite ai produttori
indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di
sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'art. 2 del
presente regolamento, secondo le previsioni del codice di condotta
adottato da ciascun operatore radiotelevisivo ai sensi dei successivi
commi. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5, del presente
regolamento, al produttore sono attribuite quote di diritti residuali
al ricorrere dello svolgimento delle attivita' minime di cui al
successivo comma 7, n. 3, lettera c), secondo le previsioni del
medesimo codice di condotta.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
ciascun operatore radiotelevisivo predispone un codice di condotta
volto a disciplinare i rapporti con i produttori, nel rispetto dei
principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al comma
7, al fine di garantire negoziazioni eque e trasparenti e distinte
per singolo diritto.
7. Il codice di condotta di cui al comma 6, nell'accordare la
preferenza al ricorso a sistemi di risoluzione alternativa delle
controversie, deve prevedere che l'operatore radiotelevisivo adotti
ed applichi nei rapporti con i produttori indipendenti regole di
condotta minime secondo i criteri di seguito indicati:
1) condurre negoziazioni distinte per ogni diritto ulteriore
rispetto a quello originario, anche alla luce dell'effettivo valore
commerciale della produzione;
2) prevedere l'indicazione del nome del produttore e dell'opera
di origine nei casi di utilizzo televisivo, da parte dell'emittente,
di parti di opere audiovisive di produttori terzi;
3) prevedere criteri per la valutazione della partecipazione del
produttore alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle opere, ai
fini della definizione delle quote di diritti residuali che spettano
al produttore stesso ai sensi del precedente comma 5. Tali criteri
devono:
a) con riferimento alle opere di cui all'art. 2, commi 2 e 3,
tenere conto anche del rischio di impresa sopportato dal produttore;
b) con riferimento alle opere di cui all'art. 2, comma 4,
assegnare ai produttori la totalita' dei diritti residuali;
c) con riferimento alle opere audiovisive di cui all'art. 2,
comma 5, prevedere le attivita' minime del produttore indipendente,
connotanti il contributo di ingegno, di creazione e di sviluppo
dell'opera, al ricorrere delle quali il medesimo produttore ha
diritto all'attribuzione di una quota di diritti residuali. Tra le
attivita' minime devono rientrare:
i) la scelta di un «soggetto» e l'acquisizione dei relativi
diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la
realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
ii) l'affidamento dell'incarico di elaborazione della
sceneggiatura;
iii) l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei
luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva;
iv) l'individuazione degli attori e del regista e, piu' in
generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico,
nonche' l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei
relativi diritti;
v) l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo
dei costi di produzione dell'opera audiovisiva;
vi) la partecipazione in misura non inferiore al 5% del costo
complessivo della fase di sviluppo;
4) non condizionare, direttamente o indirettamente, la
negoziazione o l'acquisizione dei diritti all'accettazione, da parte
dei produttori indipendenti, di obblighi ingiustificati, non
ragionevoli e non proporzionati, fatta salva la competenza in materia
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della
normativa vigente;
5) osservare i principi di riservatezza e non divulgazione dei
contenuti dei progetti che sono proposti all'operatore
radiotelevisivo;
6) informare tempestivamente i produttori indipendenti
dell'avvenuta ricezione dei progetti;
7) restituire tempestivamente il materiale relativo ai progetti
rifiutati.
8. Il codice di condotta di cui al comma 6, prima della sua
adozione da parte dell'operatore radiotelevisivo, e' trasmesso
all'Autorita' per la verifica del rispetto dei principi di cui al
presente regolamento e dei criteri di cui al precedente comma 7.
L'Autorita', ai fini della sua approvazione, puo' richiedere
eventuali modifiche previo contraddittorio.