(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                               Criteri 
 
   1. Per le  produzioni  di  cui  all'art.  2,  realizzate  mediante
apposita organizzazione d'impresa, la limitazione  temporale  di  cui
all'art.  44,  comma  4,  del  Testo  unico,  salvo  che   le   parti
stabiliscano un termine inferiore, e' fissata nel termine massimo di: 
    a) cinque anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le
opere di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma  1  del  precedente
articolo; 
    b) sette anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per  le
opere di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo; 
    c) tre anni dopo la prima utilizzazione  radiotelevisiva  per  le
opere di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo. 
   2. Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore  del
presente regolamento, continua ad  applicarsi  il  termine  temporale
previsto dall'art. 3, comma  1,  del  regolamento  approvato  con  la
delibera n. 185/03/CONS, che  vale  come  termine  temporale  massimo
salvo che le parti non stabiliscano un termine inferiore. 
   3.  Qualora  uno   o   piu'   diritti   acquisiti   dall'operatore
radiotelevisivo non vengano utilizzati entro due anni dalla  consegna
del prodotto, le quote di diritti residuali relative ai  diritti  non
utilizzati vengono trasferite al produttore indipendente,  salvo  che
le parti stabiliscano un termine inferiore. 
   4. Le negoziazioni  tra  operatori  radiotelevisivi  e  produttori
indipendenti aventi ad  oggetto  le  produzioni  audiovisive  di  cui
all'art.  2  del  presente  regolamento  devono  svolgersi  in  tempi
ragionevoli e in maniera equa e non discriminatoria. La cessione  dei
singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, per  ogni  singola
piattaforma trasmissiva, al fine di consentire la  valorizzazione  di
ciascuno di essi. 
   5. Le quote di diritti residuali vengono attribuite ai  produttori
indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di
sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui  all'art.  2  del
presente regolamento, secondo le previsioni del  codice  di  condotta
adottato da ciascun operatore radiotelevisivo ai sensi dei successivi
commi. Per le produzioni di cui all'art. 2,  comma  5,  del  presente
regolamento, al produttore sono attribuite quote di diritti residuali
al ricorrere dello svolgimento  delle  attivita'  minime  di  cui  al
successivo comma 7, n. 3,  lettera  c),  secondo  le  previsioni  del
medesimo codice di condotta. 
   6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
ciascun operatore radiotelevisivo predispone un  codice  di  condotta
volto a disciplinare i rapporti con i produttori,  nel  rispetto  dei
principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al comma
7, al fine di garantire negoziazioni eque e  trasparenti  e  distinte
per singolo diritto. 
   7. Il codice di condotta di cui  al  comma  6,  nell'accordare  la
preferenza al ricorso a  sistemi  di  risoluzione  alternativa  delle
controversie, deve prevedere che l'operatore  radiotelevisivo  adotti
ed applichi nei rapporti con  i  produttori  indipendenti  regole  di
condotta minime secondo i criteri di seguito indicati: 
    1) condurre negoziazioni  distinte  per  ogni  diritto  ulteriore
rispetto a quello originario, anche alla luce  dell'effettivo  valore
commerciale della produzione; 
    2) prevedere l'indicazione del nome del produttore  e  dell'opera
di origine nei casi di utilizzo televisivo, da parte  dell'emittente,
di parti di opere audiovisive di produttori terzi; 
    3) prevedere criteri per la valutazione della partecipazione  del
produttore alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle  opere,  ai
fini della definizione delle quote di diritti residuali che  spettano
al produttore stesso ai sensi del precedente comma  5.  Tali  criteri
devono: 
     a) con riferimento alle opere di cui all'art. 2, commi  2  e  3,
tenere conto anche del rischio di impresa sopportato dal produttore; 
     b) con riferimento alle  opere  di  cui  all'art.  2,  comma  4,
assegnare ai produttori la totalita' dei diritti residuali; 
     c) con riferimento alle opere audiovisive  di  cui  all'art.  2,
comma 5, prevedere le attivita' minime del  produttore  indipendente,
connotanti il contributo di  ingegno,  di  creazione  e  di  sviluppo
dell'opera, al  ricorrere  delle  quali  il  medesimo  produttore  ha
diritto all'attribuzione di una quota di diritti  residuali.  Tra  le
attivita' minime devono rientrare: 
      i) la scelta di un «soggetto»  e  l'acquisizione  dei  relativi
diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione  necessari  per  la
realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva; 
      ii)   l'affidamento   dell'incarico   di   elaborazione   della
sceneggiatura; 
      iii) l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione  dei
luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva; 
      iv) l'individuazione degli attori e  del  regista  e,  piu'  in
generale, dei principali componenti del  cast  artistico  e  tecnico,
nonche'  l'acquisizione  delle  loro  prestazioni  artistiche  e  dei
relativi diritti; 
      v) l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo
dei costi di produzione dell'opera audiovisiva; 
      vi) la partecipazione in misura non inferiore al 5%  del  costo
complessivo della fase di sviluppo; 
    4)  non   condizionare,   direttamente   o   indirettamente,   la
negoziazione o l'acquisizione dei diritti all'accettazione, da  parte
dei  produttori  indipendenti,  di   obblighi   ingiustificati,   non
ragionevoli e non proporzionati, fatta salva la competenza in materia
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della
normativa vigente; 
    5) osservare i principi di riservatezza e  non  divulgazione  dei
contenuti   dei   progetti   che    sono    proposti    all'operatore
radiotelevisivo; 
    6)   informare   tempestivamente   i   produttori    indipendenti
dell'avvenuta ricezione dei progetti; 
    7) restituire tempestivamente il materiale relativo  ai  progetti
rifiutati. 
   8. Il codice di condotta di  cui  al  comma  6,  prima  della  sua
adozione  da  parte  dell'operatore  radiotelevisivo,  e'   trasmesso
all'Autorita' per la verifica del rispetto dei  principi  di  cui  al
presente regolamento e dei criteri di  cui  al  precedente  comma  7.
L'Autorita',  ai  fini  della  sua  approvazione,   puo'   richiedere
eventuali modifiche previo contraddittorio.