Art. 4. Vigilanza e sanzioni 1. L'Autorita' vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e del codice di condotta come approvato ai sensi dell'art. 3, comma 8 e, in caso di violazione, applica le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e, ricorrendone gli estremi, dall'art. 51, comma 3, lettera b), del Testo unico.