Annesso MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO» O «GARDA BRESCIANO». - All'art. 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.». - All'art. 4, comma 5, la dicitura «q.li 125» e' sostituita con la dicitura «11 tonnellate». - All'art. 4, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma: «Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti: nuovi impianti: 1° anno: produzione rivendicabile zero; 2° anno: produzione rivendicabile zero; 3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare; sovrainnesti: 1° anno: produzione rivendicabile zero; 2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare; 3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.». - All'art. 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» ,deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.». - All'art. 5 e' eliminato il comma 6: «E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso». - L'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo: «I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco: colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante; profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico; sapore: delicatamente amarognolo, vellutato con leggera vena salina; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto: colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini; profumo: delicato e gradevole; sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso: colore: rosso rubino brillante; profumo: vinoso, caratteristico; sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 12% vol. per il superiore; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello: colore: rosso rubino con note violacee; profumo: intenso di frutti rossi e fiori; sapore: gusto fresco e sapido, tannicita' delicata; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello: colore: rosso rubino brillante; profumo: vinoso, fruttato caratteristico; sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rose' o rosato: spuma sottile con grana fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fragrante con sentore fruttato quando e' spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale; sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l; residuo zuccherino: non superiore a 15 gr/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.». - All'art. 7: al primo comma di seguito alle parole «di almeno un anno» inserire la dicitura «a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.». L'ultimo comma e' eliminato. - L'art. 9 e' eliminato. Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico