(Annesso)
                                                              Annesso 
 
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A  DENOMINAZIONE  DI
   ORIGINE  CONTROLLATA  «RIVIERA  DEL  GARDA  BRESCIANO»  O   «GARDA
   BRESCIANO». 
 
   - All'art. 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
   «Fermi restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  ed  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.». 
   - All'art. 4, comma 5, la dicitura «q.li 125» e' sostituita con la
dicitura «11 tonnellate». 
   - All'art. 4, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma: 
   «Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i  sovrainnesti
devono essere le seguenti: 
    nuovi impianti: 
     1° anno: produzione rivendicabile zero; 
     2° anno: produzione rivendicabile zero; 
     3° anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della  resa
indicata nel disciplinare; 
    sovrainnesti: 
     1° anno: produzione rivendicabile zero; 
     2°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  50%  della  resa
indicata nel disciplinare; 
     3° anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della  resa
indicata nel disciplinare.». 
   - All'art. 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: 
   «Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica  dei
vigneti   iscritti   all'Albo   siano    vinificate    separatamente,
l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a  denominazione
di  origine  controllata  «Riviera  del  Garda  Bresciano»  o  «Garda
Bresciano» ,deve avvenire prima della richiesta di  campionatura  per
il  riconoscimento  della  denominazione,  e  comunque  prima   della
estrazione dalla cantina del produttore.». 
   - All'art. 5 e' eliminato il comma 6: 
   «E' ammessa la correzione con mosti e vini  provenienti  anche  da
zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3
nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano»
o «Garda Bresciano» rosso». 
   - L'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo: 
   «I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del  Garda
Bresciano» o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al  consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco: 
    colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante; 
    profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;
    sapore: delicatamente  amarognolo,  vellutato  con  leggera  vena
    salina; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; 
    acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l. 
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto: 
    colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini; 
    profumo: delicato e gradevole; sapore: morbido, con fondo  neutro
o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 
    acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso: 
    colore: rosso rubino brillante; 
    profumo: vinoso, caratteristico; 
    sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11,00%  vol.;  12%
    vol. per il superiore; 
    acidita' totale minima: 5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l. 
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello: 
    colore: rosso rubino con note violacee; 
    profumo: intenso di frutti rossi e fiori; sapore: gusto fresco  e
sapido, tannicita' delicata; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l. 
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello: 
    colore: rosso rubino brillante; 
    profumo:  vinoso,  fruttato  caratteristico;  sapore:  vellutato,
sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; 
    acidita' totale minima: 5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l. 
   «Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rose' o rosato: 
    spuma sottile con grana fine e persistente; 
    colore: rosato piu' o meno intenso; 
    odore: fragrante con sentore fruttato quando e' spumantizzato con
il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della  fermentazione
in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale; 
    sapore: fresco, sapido, persistente,  con  sensazione  finale  di
ammandorlato; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 
    acidita' totale minima: 5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l; 
    residuo zuccherino: non superiore a 15 gr/l. 
   E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole,  alimentari
e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra  indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.». 
   - All'art. 7: 
    al primo comma  di  seguito  alle  parole  «di  almeno  un  anno»
inserire la dicitura  «a  decorrere  dal  1°  novembre  dell'anno  di
raccolta delle uve.». 
   L'ultimo comma e' eliminato. 
   - L'art. 9 e' eliminato. 
 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico