Allegato Annesso 1 DISCPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione d'origine controllata «Prosecco» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: - «Prosecco»; - «Prosecco» spumante; - «Prosecco» frizzante.